Può capitare, sottoscrivendo un contratto assicurativo, che si trascuri un aspetto importante: la sua conclusione. Detto altrimenti, capita talvolta di non essere totalmente consapevoli di come chiudere il contratto. Va mandata una disdetta? Entro quando? E se smetto di pagare che succede? Debbo continuare a pagare anche se non sono soddisfatto di un risarcimento? Vediamo di seguito le principali accortezze da seguire.
Come chiudere? Assicurazione RCA
Il contratto RCA è certamente – e per ovvi motivi – quello più diffuso. Come per tutte le polizze, esso entra in vigore soltanto a seguito del pagamento del premio e a far data dal giorno (e talvolta, dall’ora) in cui il premio è effettivamente pagato. Ciò significa che, anche se sul certificato è riportata una data specifica antecedente al giorno del pagamento, è da quest’ultimo che la polizza mi copre. Ma quando termina? Il contratto ha in genere validità annuale, anche nel caso in cui il premio sia pagato in più tranches nell’arco dell’anno, pur se talvolta possono essere proposte polizze di durata inferiore. La polizza non è tacitamente rinnovabile e non è necessario mandare alcuna disdetta anticipata alla compagnia.
Alienazione e furto del veicolo
Nel caso in cui il veicolo assicurato venga alienato – per vendita, rottamazione o esportazione all’estero – o rubato nel corso del contratto, il contraente può estinguere il contratto – presentando la opportuna documentazione – e ottenere il rimborso della parte di premio non goduta (al netto delle imposte).
Come chiudere? Assicurazione danni
Nel caso di una polizza infortuni, malattia, incendio, furto o responsabilità civile non auto, fondamentale è conoscere la durata del contratto. Il contratto può essere annuale o poliennale (e quest’informazione è generalmente ben evidente nel frontespizio di polizza). Se il contratto è annuale, il contraente può decidere ogni anno se proseguire o meno con la copertura del rischio. Nel caso in cui la polizza sia tacitamente rinnovabile, è dovuta una comunicazione formale di disdetta, in genere entro sessanta giorni dalla scadenza. Se il contratto non ha tacito rinnovo, esso si estinguerà automaticamente al termine dell’anno. Qualora invece il contratto sia poliennale, il contraente è tenuto a pagare il relativo premio per ogni anno di durata pattuita. Ricordiamo però che per i contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, come riportato dall’Art.1899 del Codice Civile, se il contratto supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, si ha facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale, dando un preavviso di sessanta giorni.
Cessazione del rischio
L’Art.1896 del Codice Civile ci indica anche che qualora il rischio cessi, il contratto assicurativo si scioglie, ma i premi relativi al periodo di assicurazione in corso sono dovuti per intero all’assicuratore. Ciò significa che il contratto può terminare prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui, ad esempio, l’immobile assicurato sia stato venduto a terzi o la professione assicurata con polizza di responsabilità civile non venga più praticata. Ma ciò non comporta un rimborso del premio non goduto.
Recesso in caso di sinistro
Per alcune tipologie di contratti danni è possibile – per entrambe le parti, contraente e assicuratore – recedere a seguito di sinistro, a prescindere che vi sia stato o meno l’indennizzo, con un preavviso di trenta giorni.
Come chiudere? Assicurazione vita
Per i contratti assicurativi del Ramo vita dobbiamo distinguere due casi:
- le polizze di puro rischio (temporanee caso morte o Long Term Care);
- le polizze di risparmio o miste (rischio e risparmio assieme).
Nel primo caso è sempre possibile estinguere il contratto: il mancato pagamento del premio comporta semplicemente la cessazione della copertura assicurativa. Per le LTC a vita intera è in genere prevista una prestazione ridotta nel caso il pagamento dei premi si interrompa prima della durata pattuita. Nel caso delle polizze di risparmio (rivalutabili o unit) o miste, è sempre previsto un numero minimo di annualità da onorare (due/tre), pena la perdita totale dei premi versati. Trascorso il numero minimo di versamenti obbligatori, è possibile interrompere e/o riscattare il contratto, con penali che variano da polizza a polizza. A tal proposito è sempre opportuno prendere visione del Fascicolo informativo, ove son definite le condizioni che disciplinano sia l’interruzione che il riscatto (totale e parziale) della polizza acquistata.