Lo sorso 18 marzo l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato un avviso in relazione al tema delle polizze dormienti. Si tratta di una comunicazione relativa alla conclusione dell’attività di incrocio dei codici fiscali degli assicurati vita ed infortuni con i dati dell’Anagrafe Tributaria, al fine di consentire alle compagnie assicurative di pagare i beneficiari delle polizze, in presenza di eventuali decessi non conosciuti.
Cosa sono le polizze dormienti
Polizze di risparmio e investimento
Quando un contratto assicurativo di risparmio o investimento arriva a termine, la compagnia di assicurazione deve contattare il beneficiario designato in polizza, al quale spettano le somme assicurate e rivalutate a scadenza. Non sempre è però possibile contattare il beneficiario, per vari motivi: ad esempio, i recapiti potrebbero non essere stati aggiornati e la persona risulta quindi irreperibile. In tal caso, la polizza rimane in giacenza presso l’assicuratore per dieci anni.
Polizze temporanee caso morte
Nel caso invece si sia di fronte ad un contratto assicurativo di puro rischio, ossia una temporanea caso morte, se l’assicurato decede durante la vigenza della polizza ma la compagnia non viene informata dell’accaduto, la prestazione assicurata – ossia la liquidazione del capitale assicurato al beneficiario designato – resta sospesa per un periodo di dieci anni. Trascorso questo periodo di tempo, la prestazione è prescritta.
Caso morte nelle polizze infortuni
La stessa dinamica delineata per il caso delle temporanee caso morte vale per la garanzia morte presente nelle polizze infortuni. Anche in questo tipo di contratti, com’è ovvio, è presente un beneficiario in caso di decesso dell’assicurato. Qualora la compagnia di assicurazione non venisse a conoscenza dell’eventuale decesso durante la vigenza della polizza, la somma assicurata resterà “dormiente” presso l’assicuratore per dieci anni.
Il Fondo Rapporti Dormienti
Trascorsi i fatidici dieci anni, i capitali “sospesi” transitano dalle compagnie di assicurazione ad un fondo specifico, il Fondo Rapporti Dormienti, gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA). Il recupero delle somme ivi confluite diventa molto difficile: generalmente non è concesso salvo periodiche deroghe e a condizioni speciali.
L’avviso IVASS del 18 marzo
La novità principale che emerge dall’avviso pubblicato dall’Istituto di Vigilanza è che – per la prima volta – l’incrocio dei dati ha riguardato anche le polizze infortuni, limitatamente ai contratti che prevedono prestazioni in caso di decesso dell’assicurato, in vigore al 31 ottobre 2020, precedentemente sempre lasciate fuori dalle azioni di “risveglio”. Su oltre ventidue milioni di codici fiscali comunicati dalle compagnie di assicurazione, 332.655 sono risultati appartenenti a persone decedute. Su questi dati dovrà concentrarsi l’indagine per rintracciare i beneficiari.
Polizze dormienti e Covid-19
Nella comunicazione inviata da IVASS alle compagnie di assicurazione lo scorso 13 ottobre, con la quale viene richiesto loro di inviare all’Istituto gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti in vigore al 31 ottobre 2020, l’Istituto di Vigilanza sottolinea l’importanza di procedere all’incrocio dei dati in questo periodo storico, nel quale la pandemia di Covid-19 ha purtroppo determinato decine di migliaia di decessi, i quali potrebbero non essere tutti stati segnalati alle compagnie di assicurazione dai familiari superstiti.
E se fossi beneficiario di una polizza vita?
Nel caso si desiderasse sapere se qualcuno ci ha designato come beneficiario di una polizza vita, è possibile fare richiesta all’assicuratore con un apposito modulo, predisposto dall’IVASS.