Ottobre 12, 2024

Stipulare una polizza vita, sia che si tratti di un piano di risparmio o di un prodotto di investimento, sia che si tratti di una tutela caso morte, ci mette di fronte alla necessità di individuare le figure cardine del contratto assicurativo. Queste sono:

  • il contraente, ossia colui che ha la titolarità del contratto;
  • l’assicurato, ossia colui sulla cui vita viene fatta la scommessa assicurativa;
  • il beneficiario della prestazione caso vita o caso morte.

Generalmente, quando un contratto assicurativo vita arriva a scadenza o quando, purtroppo, si verifica il decesso dell’assicurato, le somme spettanti vengono devolute dalle compagnie ai beneficiari designati in polizza senza troppe difficoltà. Vi sono però dei casi in cui questo non risulta possibile, soprattutto perché il beneficiario designato risulta irreperibile.

Quando una polizza vita scade, cosa succede?

Quando una polizza di risparmio o investimento arriva a scadenza – ammesso che una scadenza ce l’abbia – la compagnia assicurativa deve contattare il beneficiario caso vita, al quale spetta la prestazione assicurativa, ossia la liquidazione della somma maturata, al netto delle ritenute fiscali. Se non è possibile rintracciare il beneficiario, qualsiasi sia il motivo, dalla data di scadenza del contratto parte una sorta di “conto alla rovescia” – dieci anni, per l’esattezza – entro i quali la polizza rimane in giacenza presso l’impresa assicurativa in attesa di essere liquidata. Trascorso questo lungo termine, la compagnia di assicurazione ha l’obbligo di devolvere le somme non liquidate ad uno speciale fondo, il Fondo Rapporti Dormienti, istituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa) con la finalità di contribuire al risarcimento delle vittime delle frodi finanziarie. Va precisato però che la prescrizione scatta dopo dieci anni solo per i contratti scaduti dal 20 ottobre 2010. E se la polizza fosse scaduta prima?

Polizza scaduta e prescritta: come recuperare il capitale?

Se la polizza è scaduta prima del 20 ottobre 2010, certamente la liquidità in essa presente è già stata devoluta al Fondo Rapporti Dormienti. È possibile ancora recuperare il capitale da parte del beneficiario? Quello che sappiamo è che, negli scorsi anni, ci sono state da parte di CONSAP ben sei chiamate al “risveglio” per i capitali di polizza confluiti nel Fondo, pertanto possiamo aspettarcene di ulteriori, pur non avendone certezza. Il rimborso del capitale “dormiente”, nelle precedenti chiamate, non è però mai stato totale: durante l’ultima chiamata del 2017 ad esempio, venne rimborsato solamente il 60% del valore di polizza.

Morte dell’assicurato e irreperibilità del beneficiario: che succede?

Una situazione analoga a quanto sin qui esposto si verifica nel caso in cui si ha il decesso dell’assicurato di una temporanea caso morte o di una polizza a vita intera, dove non sia possibile rintracciare i beneficiari. In questo caso il “conto alla rovescia” dei dieci anni alla prescrizione scatta, come è comprensibile, dal decesso dell’assicurato. Dopodiché i capitali non liquidati vengono devoluti al Fondo Rapporti Dormienti. Le modalità di “risveglio” sopra esposte hanno riguardato anche questa tipologia di contratti assicurativi, pertanto è possibile che in futuro si ripresentino anche per essi analoghe opportunità di rimborso.

Come fare per sapere se si è beneficiari di una polizza vita?

Per sapere se un nostro caro defunto ci ha designato beneficiari di un contratto assicurativo vita, basta rivolgersi al servizio “Ricerca coperture vita” istituito dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), compilando l’apposita modulistica. In caso di esito positivo della ricerca, sarà la compagnia assicurativa interessata a contattare direttamente il beneficiario richiedente e procedere alla liquidazione di quanto spetta.

Una piccola precauzione da prendere quando si stipula una polizza vita

Un aspetto del contratto assicurativo che può generare difficoltà nella liquidazione delle somme ai beneficiari è la designazione di questi ultimi attraverso formule generiche quali “eredi legittimi”, “il coniuge o, se premorto, i figli”, ecc. In tale caso può non essere banale rintracciare chi di dovere. Pertanto può essere opportuno indicare il beneficiario espressamente, con nome e cognome, magari fornendo alla compagnia di assicurazione anche tutte le informazioni necessarie per reperirlo agevolmente: indirizzo, telefono cellulare, posta elettronica.