L’Assicurazione Incendio copre i danni materiali causati a beni mobili o immobili da Incendio, fulmine, esplosione, scoppio o altri eventi se previsti.
Ma cos’è l’Incendio?
Per definizione l’Incendio è “la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori dell’appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi”. Lo sviluppo di fiamma è necessario perché si possa parlare di Incendio. La fiamma deve altresì estendersi al di fuori del proprio punto d’origine e danneggiare i beni materiali.
Se accendi il fornello della cucina ti accorgerai che c’è sviluppo di fiamma ma normalmente questa resta circoscritta allo stesso punto, senza estendersi. Se accidentalmente la fiamma dovesse propagarsi danneggiando cose o parte dell’abitazione, avremo un Incendio.
Coma valuta il rischio Incendio l’Assicuratore?
Potrai richiedere la garanzia Incendio per assicurare la tua casa, l’ufficio, il condominio, il capannone della tua Azienda, l’arredamento, le merci, le attrezzature, ecc. Il rischio che assumerà il tuo Assicuratore sarà tanto più alto quanto maggiore è il materiale combustibile utilizzato per costruire i beni oggetto dell’Assicurazione. Assicurare la casa in città (che ha le strutture portanti in cemento armato e la struttura del tetto in ferro) ti costerà molto meno che Assicurare la baita in montagna (costruita interamente in legno). Se vuoi assicurare contro l’Incendio le merci che hai in magazzino pagherai molto di più se si tratta di pneumatici piuttosto che di telefonini. Un altro elemento molto importante nella valutazione del rischio è la destinazione d’uso del fabbricato che sia esso negozio, abitazione o industria. Se il fabbricato è costruito con materiali incombustibili ma è utilizzato come deposito di materiali infiammabili o addirittura esplosivi, il rischio Incendio è comunque molto elevato e in questo caso sarà la destinazione d’uso l’elemento che influirà maggiormente sul premio. Anche l’esistenza nelle vicinanze di circostanze che potrebbero aggravare il rischio (boschi, depositi di sostanze infiammabili, ecc.) influirà sulla determinazione del premio. L’Assicuratore quindi, tenuto conto di tutti questi elementi, applicherà una tariffa diversa a seconda della “classe di infiammabilità” in cui rientrano i beni da assicurare.
Cosa ci rimborsa la polizza incendio?
La polizza Incendio ci rimborserà tutti i danni materiali e diretti causati dall’incendio.
Se ho stipulato un’Assicurazione Incendio per un’immobile regolarmente affittato, i danni che mi saranno indennizzati sono quelli che l’incendio ha causato direttamente alle mura, agli impianti, eventualmente al contenuto dell’abitazione, e non quelli relativi, ad esempio, alla perdita del canone di locazione. Quest’ultimo è un danno causato indirettamente dall’incendio (danno indiretto) e non è indennizzabile, a meno che sia prevista nell’Assicurazione un’apposita estensione di garanzia.
Oltre ai danni materiali e diretti la polizza Incendio assicura i danni consequenziali, ovvero i danni anche in questo caso non direttamente causati dall’incendio, ma ad esso conseguenti. Ad esempio l’incendio da origine anche a sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o condizionamento, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche. I danni causati da questi eventi alle cose assicurate, sono quindi ricompresi nella garanzia base Incendio.
Cosa non ci rimborsa la polizza incendio?
Nella prassi dall’Assicurazione Incendio sono esclusi i danni:
- che si verificano in occasione di guerra, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione.
- che si verificano in occasione di esplosione o radiazione nucleare.
- causati da atti vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato.
- causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato (es: l’Assicurato che di proposito da fuoco alla propria abitazione).
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni.
- causati da furto o smarrimento delle cose assicurate avvenuti durante l’incendio.
- subiti da macchine o impianti nei quali si è verificato uno scoppio per usura, corrosione o difetti di materiali.
- causati da fenomeno elettrico.
- subiti dalle merci in refrigerazione.
- indiretti (mancanza di locazione, di godimento dell’immobile, di reddito commerciale).
Quali sono le estensioni di garanzia che posso inserire in polizza?
Alcune esclusioni possono essere derogate con delle estensioni della garanzia base Incendio, ad esempio:
- Autocombustione: Copre i danni che possono subire alcuni beni per la loro naturale esposizione a combustione spontanea (es: la paglia).
- Danni a merci in refrigerazione: Copre i danni subiti dalle merci conservate in celle frigorifere, in conseguenza di un guasto o una rottura accidentale dell’impianto frigorifero.
- Fenomeno elettrico: Copre i danni subiti dai beni assicurati a causa di scariche o altri fenomeni elettrici.
- Urto di veicoli stradali: Copre i danni subiti dal fabbricato in conseguenza dell’urto di veicoli di terzi non identificati.
- Perdita di pigione: Copre la perdita del canone di locazione dei locali affittati e danneggiati dall’incendio.
- Onorario dei periti: Copre le spese sostenute per la perizia di parte fatta da un professionista gradito e nominato dall’assicurato.
- Spese di demolizione e sgombero: Copre le spese sostenute dall’assicurato per demolire e sgomberare i residui del sinistro.
- Ricorso terzi: Garanzia che copre i danni a cose di terzi causati dall’incendio delle cose assicurate. Ad esempio: l’incendio della mia abitazione arreca danni anche all’appartamento di fianco di proprietà di terzi. Le pretese risarcitorie dei terzi danneggiati saranno soddisfatte da questa garanzia.
- Rischio locativo: Copre i danni causati dall’incendio all’immobile locato per quegli eventi la cui responsabilità possa essere ricondotta all’inquilino. Ad esempio: A causa di una mia negligenza è scoppiato un incendio che ha danneggiato l’abitazione dove sono affittuario. In questo caso la garanzia risarcirà i danni al proprietario.
Nelle moderne condizioni di polizza queste estensioni di garanzia sono spesso ricomprese nella garanzia Incendio base senza necessità di essere richiamate individualmente.
Quali sono le clausole speciali, le garanzie accessorie che posso inserire nella polizza incendio?
Sono le cosiddette garanzie accessorie all’incendio che per la loro operatività devono essere espressamente richiamate e che possono avere un’incidenza importante sul premio complessivo di polizza. Alcuni esempi sono:
- Eventi sociopolitici: Copre i danni causati da atti dolosi di terzi sulle cose assicurate. Rientrano in questa definizione gli scioperi, gli atti vandalici, i tumulti, le sommosse, il terrorismo, il sabotaggio.
- Eventi atmosferici: Copre i danni causati ai beni assicurati da fenomeni atmosferici come trombe d’aria, uragani, grandine, bufere, tempeste di eccezionale portata.
- Sovraccarico di neve: Copre i danni che può subire il fabbricato o il suo contenuto per l’improvviso crollo del tetto a seguito di sovraccarico di neve.
- Terremoto: Copre i danni conseguenti a movimenti tellurici. E’ una garanzia concessa molto raramente e soltanto a determinate condizioni. Spesso è operante nelle polizze per i rischi industriali, ma non è sfortunatamente ancora diffusa per le abitazioni.
- Fumo: Copre i danni causati dal fumo fuoriuscito dagli impianti di produzione di calore.
- Acqua condotta: Garanzia che copre i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita e spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento.
- Spese per la ricerca e riparazione dei guasti: Copre le spese sostenute per ricercare e riparare la rottura che ha dato origine al danno. Sono comprese sia le riparazioni delle tubazioni collocate nei muri o nei pavimenti, sia le relative spese sostenute per demolire e ripristinare le parti di fabbricato interessate.
- Anticipo indennizzi: Per sinistri di particolare gravità e che richiedono tempi lunghi per la definizione e la liquidazione del danno complessivo, questa garanzia da la possibilità di richiedere degli anticipi sul totale del danno rimborsabile fino ad un massimo del 50% dello stesso e solo se sono trascorsi almeno 90 giorni dal momento della denuncia.
- Maggiori spese: Copre i costi sostenuti per consentire la prosecuzione dell’attività in tempi brevi.
- Onorari: Copre le spese sostenute dall’assicurato per le stime, le misurazioni, le ispezioni effettuate da professionisti durante la ricostruzione dei beni danneggiati.
- Colpa grave: Clausola che consente il risarcimento del danno anche in caso di colpa grave da parte dell’assicurato o del contraente (gravi omissioni, negligenze, imprudenze, imperizia).
Quali sono le voci presenti in una polizza incendio?
Le partite che comunemente si assicurano con una polizza Incendio sono:
- Fabbricato: che è l’intera costruzione occupata dall’abitazione, compresi fissi e infissi, interrate e pertinenze, quote millesimali della proprietà in comune. Al momento del sinistro l’Assicuratore valuterà il fabbricato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o riparare quelle danneggiate. Per valore di ricostruzione a nuovo si intende quello necessario per ripristinare il fabbricato con le caratteristiche costruttive originarie. Non verrà preso in considerazione il valore commerciale che solitamente è molto più alto. Per cui il valore che dovremo indicare all’Assicuratore nel momento in cui stipuliamo il nostro contratto è quello che risponde alla domanda: Quanto costerebbe oggi ricostruire la mia casa? Questo varierà a seconda della città e della zona in cui si vive. Per calcolarlo è necessario conoscere il costo medio di ricostruzione al metro quadro della zona e moltiplicarlo per la metratura della nostra abitazione. Il valore calcolato dovrà essere il più vicino possibile a quello reale perché spesso questo tipo di Assicurazione è prestata a Valore Intero (leggi argomento) e si rischia in caso di sinistro di subire l’applicazione della Regola Proporzionale (leggi argomento). Al momento del sinistro, inoltre, l’Assicuratore applicherà a questo valore un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, e altro. Per evitare il deprezzamento esiste una clausola che si può inserire al momento della stipula del contratto: “Valore a nuovo”, che obbligherà l’Assicuratore a calcolare il costo di ripristino o rimpiazzo effettivo al momento del sinistro, indipendentemente dagli altri parametri. Più raramente e con costi diversi la garanzia Incendio per il fabbricato è prestata a Primo Rischio Assoluto (leggi argomento).
- Contenuto: Il contenuto è il mobilio, l’arredamento in genere, le raccolte, le collezioni, i valori e i preziosi, i capi di vestiario, le attrezzature, le scorte domestiche, gli elettrodomestici, gli impianti d’allarme, e tutto ciò che è inerente all’abitazione. In caso di sinistro anche per il contenuto si prenderà in considerazione il valore che avevano tutte le cose assicurate al momento del sinistro tenuto conto del deterioramento. L’elettrodomestico acquistato 4 anni fa non verrà valutato al costo storico (cioè quanto abbiamo pagato per comprarlo), ma al costo che oggi ha un elettrodomestico con caratteristiche simili e tenuto conto dell’uso che ne abbiamo fatto. Stesse considerazioni valgono per il mobilio e l’arredamento in genere. I valori e i preziosi saranno rimborsati soltanto in parte, a seconda di ciò che prevedono le condizioni di polizza. Per le collezioni, le raccolte, il mobilio di valore, il quadro d’autore, possiamo fornire all’Assicuratore, al momento della stipula del contratto, una stima certificata effettuata da un perito che attribuisca ad ogni bene il valore preciso che vogliamo ci venga rimborsato in caso di sinistro. Questa stima, se accettata dall’Assicuratore, formerà parte integrante del contratto di Assicurazione.
- Rischio Locativo: Il vostro contratto di affitto prevede la stipulazione di un’Assicurazione contro i danni da Incendio. In questo caso dovrete chiedere all’Assicuratore di utilizzare la partita “rischio locativo” anziché “fabbricato”. E’ molto importante questa distinzione perché determina e circoscrive il rischio a vostro carico. Infatti il rischio locativo è una garanzia di Responsabilità Civile e tutela l’inquilino da eventuali richieste di risarcimento danni del proprietario per incendio o altri eventi assicurati la cui responsabilità possa essere attribuita all’inquilino stesso. Nei casi in cui non sia riscontrabile una responsabilità da parte dell’inquilino, tutti i danni resteranno a carico del proprietario. Facciamo un esempio: Pietro ha una seconda casa di proprietà che vorrebbe affittare, e sulla quale ha stipulato un’Assicurazione Incendio. Giovanni è il nuovo inquilino. L’Assicurazione Incendio di Pietro ovviamente riporterà il valore di ricostruzione a nuovo per la partita fabbricato. Potrebbe Giovanni a questo punto evitare di stipulare un’altra Assicurazione Incendio sull’abitazione esistendo già quella stipulata a suo tempo da Pietro? Certamente, ma su di lui graverebbe un rischio che forse non immagina affatto. Giovanni fuma e una sera, guardando la tv, si addormenta con la sigaretta accesa. Scoppia un incendio e per miracolo riesce a salvarsi. L’Assicurazione di Pietro pagherà i danni, ma ricadendo la responsabilità dell’incendio su Giovanni, potrà rivolgersi a quest’ultimo per ottenere il rimborso di tutti i danni liquidati. Questo rischio poteva essere coperto da un’Assicurazione Incendio con valore adeguato per la partita rischio locativo, stipulata da Giovanni. Il valore che viene solitamente utilizzato per questa garanzia coincide con quello relativo al fabbricato, in quanto il rischio oggetto del contratto è lo stesso in entrambi i casi, anche se il bisogno di tutela dell’inquilino differisce molto da quello del proprietario.
- Ricorso Terzi : Anche questa è una garanzia di responsabilità civile e copre i danni arrecati alle cose di terzi da Incendio (o garanzie accessorie) delle cose assicurate. Se l’Incendio che si è sviluppato nei locali della mia attività ha arrecato danni agli appartamenti confinanti, la copertura ricorso terzi mi proteggerà dalle richieste di risarcimento danni effettuate dai proprietari.
buongiorno,ho avuto un incendio in locale commerciale.Nell’asicurazione avevo anche la diaria,,,per quanto tempo l’assicurazione e’ tenuta a pagare questa voce?quanto tempo ha l’assicurazione per risarcirmi?grazie
Buonasera Fabrizio,
i termini della diaria sono indicati nel suo contratto di polizza che la invitiamo a leggere con attenzione in tutte le sue parti.
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Buonasera,
ho stipulato una polizza incendio scoppio connessa al mutuo, con vincolo bancario nei confronti della banca.
Parlando con il mio assicuratore, ho sottoscritto un’altra polizza casa, che comprende oltre alla sezione incendio, anche danni al contenuto, furto e responsabilità civile del capofamiglia.
Avrei una domanda.
In caso di incendio, la prima polizza paga alla banca e la seconda me?
O pagano il valore del danno andando prima a coprire il restante del mutuo e poi me?
grazie
Gentile Federico,
grazie innanzitutto per averci scritto.
La sezione incendio sulla partita Fabbricato nella polizza da lei sottoscritta con la banca prevede il risarcimento di una somma – pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile – nei confronti dell’istituto di credito in caso di scoppio o incendio dell’abitazione. L’istituto di credito provvederà quindi a risarcire lei in base a quanta parte di mutuo ha effettivamente estinto. Facciamo un esempio: se la casa in oggetto ha valore di ricostruzione 100 e lei ha già pagato metà mutuo, la banca riceverà dall’assicurazione 100 e girerà a lei 50. Avendo stipulato un ulteriore assicurazione sullo stesso rischio (a parte le garanzie in più), dando per scontato che entrambe le compagnie di assicurazione siano state informate del fatto, potrebbe anche succedere che – trovandosi d’accordo – l’assicurazione con vincolo alla banca paga la quota spettante ad essa (nel nostro esempio 50) mente l’altra paga la sua quota parte (ancora 50, secondo il nostro esempio).
Quel che è certo che non è possibile lucrare tramite un contratto a tutela di un danno: pertanto nessuna delle due parti (la banca e lei) potrà mai avere, seguendo ancora l’esempio, 100.
Spero di esserle stato d’aiuto.
Cordialmente,
Riccardo Cantini
Buona sera , se una macchina prende fuoco in un box,i danni sull’ immobile derivanti dall’ incendio vengono risarciti dall ‘ RCA ?
O si fa fede all’ assicurazione della casa?
Se la macchina non è assicurata sull’ incendio può l’ assicurazione non retribuire il danno cagionato ?
Grazie mille per l’ attenzione.
Paolo
Buongiorno,
dai pochi elementi che ci scrive, l’RCA dovrebbe anche coprire i danni sull’immobile.
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Buongiorno,
vorrei chiedervi un’informazione. Sono proprietario di un’abitazione all’interno di un condominio e il condominio è già assicurato per il rischio incendio con una polizza condominiale per quel che riguarda le parti comuni (in sostanza, se non ho capito male, le mura). In questo caso, se volessi assicurare la mia abitazione per il rischio incendio, è sufficiente assicurare il contenuto o devo assicurare anche il fabbricato?
Nello specifico la cosa che mi preoccupa di più è se (caso estremo) dovesse scaturire dalla mia abitazione un incendio tale da distruggere completamente la mia sola abitazione (mura comprese), questa verrebbe ricostruita grazie alla polizza del condominio? Ovviamente poi il condominio potrebbe rivalersi nei miei confronti, ma possiedo una polizza che mi copre per i danni a terzi da incendio quindi questo non dovrebbe essere un problema.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro,
grazie
Salve Marco,
la sua domanda è chiara, ma non avendo i dettagli della polizza condominio che è stata sottoscritta rischieremmo di non darle i suggerimenti corretti.
In linea teorica, ma che andrebbe confermata analizzando meglio le coperture del condominio e quelle che lei ha stipulato autonomamente, la polizza dovrebbe pagare la ricostruzione e rivalersi su di lei solo se avesse causato l’incendio con dolo o colpa grave.
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Buongiorno,la mia domanda e un po particolare..io posseggo una vecchia casa a schiera con un camino in comune per entrambe da molto tempo che passa dentro la mia proprieta’..nel 2017 a causa di questo camino che utilizzava solo il mio vicino la mia casa e completamente andata distrutta mentre la sua adiacente ha subito pochi danni..premetto che purtroppo io avevo sospeso l’assicurazione per la casa nel 2015,mentre lui ne aveva una che non copriva ‘conto terzi’..io sono sicurissimo di avere visto l’incendio partire dal camino al suo inizio dall’interno della mia abitazione per poi bruciarmi prima il tetto e poi tutto il resto..i vigili del fuoco sono arrivati troppo tardi e hanno fatto un primo verbale molto vago dove non hanno specificato che l’incendio fosse partito ne’ da casa del mio vicino,ne’ dalla mia (nessun corto circuito in quanto la corrente era ancora presente mentre divampava l’incendio)..ho dovuto sospendere legalmente per mancanza di valide prove anche se il mio perito aveva rilasciato una perizia a mio favore..mi scuso per questa parentesi ma volevo porvi questa domanda..due mesi fa mi e’ addirittura arrivata una richiesta di rivalsa dalla sua assicurazione per i danni causati alla sua abitazione motivata da una perizia del suo perito di parte che sostiene che sostiene,non so proprio in quale misura,che l’incendio sia partito da casa mia..praticamente,oltre all’immenso danno che ho ingiustamente subito,mi trovo anche questa beffa..ovviamente ora ho stipulato nuovamente una buona polizza,ma vi chiedo se questo vi sembra normale e magari qualche consiglio su come agire e se potrei eventualmente venirne fuori senza ulteriori ed ingiuste spese..grazie per il vostro tempo e se mi risponderete,un saluto.
Salve Simone,
ci dispiace per l’accaduto e per la situazione spiacevole in cui si trova.
Da quanto ci racconta, la soluzione migliore è quella di farsi difendere da un avvocato (magari verifichi di avere una qualche tutela legale che la possa rimborsare delle spese). Molti professionisti, per le fasi iniziali o per dare dei primi consigli, non chiedono compensi per cui potrebbe almeno avere il parere di un esperto per prendere una decisione con maggiori elementi.
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Buongiorno.
Vorrei sapere se è vero che in caso di incendio in un condominio di box l’assicurazione non paga se non siamo ancora a norma con gli impianti? (a quanto ne so io, non è vero)
Buonasera Valeria,
in genere, avere a norma gli impianti è presupposto per la validità del contratto.
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Buon giorno a tutti . Ho avuto un incendio in un locale dove io sono affittaurio. Ora esendo che devo ripristinare il locale i vari periti sia dell’assicuratore del proprietario e quello della mia assicurazione sono già usciti, mi sorge una domanda . L’assicurazione eroghera i soldi sul mio conto corrente o alla ditta che ripristinera il locale ?
Buonasera Luca,
purtroppo è complicato con questi pochi elementi darle la nostra opinione. Se vuole approfondire, saremo lieti di risponderle.
Saluti,
Lo Staff di AmicoAssicuratore
Buonasera mio figlio ha lasciato una candela accesa che mi ha bruciato il tavolo di casa e annegato tutte le pareti volevo sapere se la mia assicurazione su incendio e rca capofamiglia mi copre questo danno
Buonasera signor Beniamino,
La sola copertura rc famiglia non da accesso ad indennizzi se i danni sono all’interno della sua abitazione. Questa garanzia è in genere offerta con l’acquisto opzionale di un’altra copertura comunemente nota come PROPRIETÀ DEI LOCALI.
Le consiglio di verificare le coperture che ha sottoscritto e di agire se è coperto anche dalla ASSICURAZIONE R.C. PROPRIETÀ DEI LOCALI.
Speriamo di esserle stati utili e ci aggiorni su come evolve la vicenda
Saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Buonasera, volevo sapere quanto tempo ho x iniziare i lavori di ristrutturazione di casa mia dopo l’accettazione dell’indennizzo assicurativo, i termini partono dalla firma con i periti o dal momento in cui la compagnia mi eroga concretamente il denaro?e quanto tempo ho invece x terminare i lavori?ed infine, e’ corretto che il 30% dell’indennizzo viene erogato solo e a condizione che si sia giunti alla conclusione dei lavori per evitare l’indebito arricchimento da parte dell’assicurato?grazie mille….
Salve Maria Pia,
Le suggeriamo di leggere con attenzione le condizioni del contratto che ha stipulato in cui sono riportati tutti i tempi da rispettare.
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Buongiorno, l’azienda in cui lavoro, ha subito un incendio ed è stato distutto tutto quello che è la produzione. Ora si sta provvadendo al rinnovo dei macchinari e della struttura tramite assicurazione. La mia domanda è: chi copre lo stipendio dei dipendenti nel periodo di ristrutturazione? Ho sentito dire che toccherebbe all’assicurazione, è possibile considerando che nn è stata fatta domanda di Cassa Integrazione?
Grazie!
Andrea
Buonasera Andrea,
è molto difficile rispondere alla sua domanda perché l’azienda potrebbe avere anche dei prodotti ritagliati, ma non crediamo che il risarcimento dei danni subiti dall’azienda passerebbe per la Cassa Integrazione
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
Buongiorno, sono titolare di un negozio ditta individuale senza dipendenti, quindi non soggetta x legge agli obblighi dell’estintore.
Vorrei sapere se però la polizza assicurativa copre gli eventuali danni causati da incendio anche in mancanza degli estintori.
Grazie
Saluti
Salve Luca,
senza conoscere nel dettaglio le sue condizioni di polizza non possiamo darle alcuna certezza, ma in linea di massima se il negozio è a norma la compagnia dovrebbe pagare il risarcimento se dovuto.
Speriamo di esserle stati utili con la nostra opinione e ci faccia sapere se ha aggiornamenti.
Cordiali saluti,
Staff AmicoAssicuratore
buongiorno, ho una domanda da porvi.
sono affittuario di un capannone industriale dove con la mia attività utilizzo cartoni flaconi in plastica e alcuni materiali infiammabili a contatto con fonti dirette di fiamma.
Il capannone è sprovvisto di impianto antingendio sia esterno che interno. Volevo sapere se io stipulo una polizza incendio, l’assicurazione paga nel caso in cui succede qualcosa? o devo obbligare il proprietario alla realizzazione del suddetto impianto.
saluti
Rosario
Buongiorno Rosario,
la copertura assicurativa dovrà essere stipulata in funzione del rischio e della tipologia di attività da lei esercitata. Detto questo, nel suo caso a nostro avviso vi è l’obbligatorietà di avere un adeguato impianto antincendio, anche in relazione a tutta la normativa vigente sulla sicurezza che impone al datore di lavoro di “adeguare i luoghi” e di “formare i lavoratori”. La tutela assicurativa, a seconda del prodotto, potrebbe prevedere esplicitamente esclusioni in merito all’argomento. Per cui è certamente opportuno che Lei ne discuta con il suo intermediario, ma soprattutto che provveda alla realizzazione dell’impianto e dunque al rispetto delle normativa vigente per evitare qualsiasi tipo di problema in futuro.
Cordialmente.
Buongiorno,
sono possessore di una villetta a schiera in condominio. Vorrei sapere se normalmente la polizza incendi copra anche i danni provocati da un incendio propagatosi da casa (o giardino) dei vicini o se occorra farne una particolare. Gradirei infatti tutelarmi in quanto non so se i vicini hanno stipulato una polizza contro terzi.
Grazie
Gent.mo Ugo, l’Assicurazione Incendio del suo Fabbricato tutela i danni provocati dall’Incendio, anche se conseguenti all’Incendio del Fabbricato adiacente, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato assicurato per l’evento dai proprietari. La responsabilità a cui allude fa riferimento alla Garanzia “Ricorso Terzi”, che comunque le consiglio di acquistare, in quanto nel caso in cui l’Incendio del suo Fabbricato arrecasse danni ai vicini, avrebbe a disposizione un capitale per far fronte alle richieste di risarcimento. La sola Garanzia Incendio, infatti, non coprirebbe questa tipologia di danni che resterebbe a suo carico.
Detto questo, potreste pensare di comune accordo alla stipula di una Polizza condominiale.
Cordialmente.
Buongiorno,desidererei sapere se posso assicurare il mio appartamento nella maniere più completa possibile,quindi sia l’immobile che le cose in esso contenute,contro la possibilità di incendio e dei conseguenti danni provocato dalle merci giacenti in un magazzino posto negli scantinati del palazzo di proprietà di terzi con attività commerciale gestita dagli stessi.I gestori dell’attività non hanno mai stipulato un’assicurazione a tutela del palazzo e in caso di incendio non sarebbero in grado di risarcire granchè ai condomini.Specifico che il palazzo è in cemento armato è alto 12 piani ed io posseggo parte dell’attico.Ringraziandola anticipatamente porgo cordiali saluti.
Giuseppe Laddanza
Buongiorno Giuseppe,
non conosciamo la tipologia di attività esercitata dal “vicino di casa”, ma in linea di massima dal suo intervento si deduce che l’intero edificio sia adibito principalmente ad abitazioni civili e che l’attività esercitata sia l’unica e dunque marginalmente rilevante ai fini del Rischio “Incendio”. Detto questo, in caso di assenza di una Polizza Condominiale, può tranquillamente parlare con il suo Intermediario di fiducia per stipulare una Polizza Casa che assicuri il Rischio Incendio e trovare insieme la soluzione più adeguata alle sue esigenze, che sembrerebbero rientrare in un “caso” non troppo anomalo e dunque con possibilità di assunzione del Rischio abbastanza “standard” ed in autonomia.
Codialmente.
buongiorno vorrei un’informazione devo assicurare un esercizio commerciale per i danni da incendio sia contenuto che fabbricato, mi hanno consigliato di inserire gli atti vandalici, ma vorrei capire cosa si intende.
la garanzia atti vandalici copre solo i danni da incendio a seguito di un atto vandalico, o copre anche il caso che un pazzo entri nel locale e distrugga i contenuti senza provocare incendio
grazie per la risposta
Buongiorno Andrea,
è necessario che lei consulti attentamente le Condizioni di Assicurazione del prodotto che intende acquistare. In generale la Garanzia “Atti Vandalici” ci tutela contro i Danni arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto da atti di vandalismo, come da lei descritto. Una delle conseguenze di tali atti potrebbe essere un’Incendio, ma nella maggior parte dei casi, affinché la tutela sia resa operativa, è indispensabile acquistare anche la Garanzia “Incendio” riferita al Contenuto e al Fabbricato.
Cordialmente.
ASSICURAZIONE NEGOZIO L’ASSICURAZIONE E’ TENUTA A PAGARE IN CASO DI INCENDIO ANCHE SE IL LOCALE E’ SPROVVISTO DI AGIBILITA’ E CONTRATTO AFFITTO
Gent.mo Valter,
è necessario che Lei consulti nel dettaglio le Condizioni di Assicurazione del Prodotto che ha stipulato, insieme al suo Intermediario di fiducia per comprendere se vi sono limitazioni o esclusioni del tipo che ha citato.
In linea di massima è sempre bene che tutto sia “regolare”, e che tali aspetti siano resi noti alla Compagnia di Assicurazioni, per evitare problemi in caso di sinistro.
Cordialmente.
Mi scusi, ma non avevo letto le norme di utilizzo del portale. Visto che l’immobile è in comproprietà con altri con cui mia mamma ha un contratto di affitto per l’immobile, non era possibile indicare lei come beneficiaria, visto che comunque in caso di evento dannoso dovrà risarcire pro quota i proprietari? Faccio presente che l’immobile è anche stato assicurato dai proprietari contro il rischio incendio.
Nelle Coperture Incendio non viene indicato esplicitamente il Beneficiario in caso di Sinistro che risulterà ovviamente il Proprietario o i Proprietari dell’Immobile. Cordialmente.
Buonasera, mia madre titolare di attività alberghiera ha sottoscritto un contratto di affitto d’azienda. Nel contratto viene precisato he l’affittuario deve sottoscrivere adeguata polizza sul rischio locatizio (incendio e responsabilità civile) con l’indicazione dell’affittante quale beneficiario. Ora mi viene consegnata una copia di polizza denominata ************* della *************, in cui il beneficiario non viene indicato e quindi si presume essere il contraente affittuario. Ho chiesto chiarimenti all’assicuratore che mi dice che il beneficiario anche se non indicato è il proprietario dell’immobile. E’ corretto?
Gent.ma Annamaria, non è consentito nelle richieste di informazioni riportare il nome della Compagnia di Assicurazioni o del Prodotto acquistato. (Legga le Norme di Utilizzo del Portale). Ad ogni modo, nel suo caso, il suo Assicuratore ha ragione. Il Beneficiario, in caso di Sinistro, sarà comunque il Proprietario dell’Immobile. Cordialmente.
Buonasera,
in qualità di conduttore avevo un contratto di affitto di un albergo ristorante: a novembre dello scorso anno si è verificato un incendio; avevo stipulato una polizz assicurativa e sotto questo punto di vista tutto è andato per il meglio in quanto la compagnia ha risarcito il tutto: beneficiari della polizza sono stati, in quanto gli aventi diritto, i proprietari della struttura che hanno incassato in toto l’ammontare del risarcimento riguardante il fabbricato: la mia domanda è: chi deve pagare il perito di parte, comunque nominato dalla mia società in quanto contraente della polizza? E’ giusto che la mia società debba pagare il perito nonostante l’indennizzo sia stato pagato per intero ai proprietari? esiste una legislazione in merito?Grazie per la gentile risposta
Michele
Gentile Michele, la sua Società è Contraente della Polizza e dunque spetta alla stessa adempiere a tutti gli oneri del Contratto, compreso quello inerente alla Perizia di Parte. Premesso questo, comunque alcuni aspetti della sua esposizione dei fatti non sono chiari. Innanzitutto la Garanzia acquistata fa riferimento al Rischio Locativo o al Fabbricato (Proprietà)? Inoltre, come mai la sua Società ha richiesto una Perizia di parte? È un diritto, certo, ma solitamente viene richiesta quando la valutazione del danno effettuata dal Perito della Compagnia non viene accettata o è sempre consigliabile quando il danno è ingente. Lei pone una domanda : È giusto che la mia Società debba pagare il Perito di parte nonostante l’indennizzo sia stato pagato per intero ai proprietari? Noi potremmo risponderle con un’altra domanda : E se la Società non avesse stipulato la Copertura assicurativa? Supponiamo che la Garanzia acquistata faccia riferimento al Rischio Locativo (che rappresenta la corretta impostazione e assunzione del Rischio in questi casi). Se così fosse, dato che la Compagnia ha liquidato il danno, evidentemente c’erano i presupposti per una Responsabilità del Sinistro in capo alla stessa Società conduttrice. Se ne deduce che in caso di assenza di un’idonea copertura l’importo liquidato dalla Compagnia avrebbe dovuto corrisponderlo la sua Società, con le relative conseguenze economico/patrimoniali. Questo per evidenziare l’utilità della Polizza che in realtà ha tutelato i suoi interessi, prima di quelli del proprietario dell’immobile. È la natura stessa del Contratto di Assicurazione che attribuisce in capo al Contraente tutti gli oneri derivanti dal Contratto, compreso il pagamento del Premio di Assicurazione nonché l’intervento del Perito di parte. Cordialmente.
Buon giorno possono essere visionabili le tabelle del rischio incendio tra un attività e l’altra.cioè: come lei dice un gommista ha un elevato rischio d’incendio maggiore rispetto sd un ufficio.Dove possono esssere consultabili tali percentuali di rischioGrazie
Gentile Roberto,
più che percentuali di Rischio trattasi di Tariffe dedicate alla particolare tipologia di Rischio. La Tariffa è certamente in possesso del suo Intermediario di fiducia al quale potrà chiedere una consultazione. La Tariffa varia da Compagnia a Compagnia, per cui può essere ad esempio che la Compagnia X abbia una tariffa Incendio più bassa della Compagnia Y. Questo perché la Compagnia X probabilmente ha un andamento positivo del Ramo Incendio, o migliore in confronto a quello della Compagnia Y (In pratica ha aperto e/o liquidato meno sinistri Incendio). Sulla Tariffa incide anche la probabilità del verificarsi di un Sinistro e le sue eventuali conseguenze (più o meno gravose). Ecco perché normalmente, tornando al nostro esempio, assicurare contro il Rischio Incendio l’Attività di un Gommista risulta più oneroso. Ma anche in questo caso è probabile riscontrare sul mercato Tariffe diverse in virtù del ragionamento appena fatto sulla sinistrosità e l’andamento del Ramo. Per finire, anche l’eventuale Sconto applicato sul Premio inciderà sul risultato finale. Lo Sconto dipenderà dall’effettiva possibilità e disponibilità concessa dalla Compagnia agli Intermediari che operano sul mercato, dalla Poliennalità dei Contratti, da Campagne di Prodotto e innumerevoli altri fattori. Le percentuali di cui Lei accenna possono essere riferite ad esempio a statistiche e/o frequenza dei sinistri relativamente al Ramo Incendio, ma sono dati che probabilmente il suo Intermediario non conosce e che sono utili alla Compagnia per realizzare le Tariffe di Riferimento e lo specifico Prodotto. Cordialmente.
BUONGIORNO.
SE ASSICURO UN FABBRICATO “VUOTO” CONTRO I RISCHI DELL’INCENDIO, MA REALMENTE E’ ADIBITO AD ATTIVITA’ ARTIGIANALE PER LAVORAZIONE DI METALLI (LATTONERIA), IN CASO DI SINISTRO LA COMPAGNIA MI PAGA?
Gentile Salvatore, cosa intende per Fabbricato “vuoto” se comunque afferma che realmente è svolta attività Artigianale al suo interno?
Se lei si riferisce alla stipula di un’Assicurazione Incendio dichiarando l’inutilizzo del Fabbricato (“Vuoto” appunto), mentre nella realtà è adibito ad Attività Artigianale, rientriamo nella Disciplina prevista dagli Art. 1892 e 1893 del Codice Civile “Dichiarazioni Inesatte e Reticenze”. La Compagnia in tali circostanze può rifiutare l’Indennizzo o ridurlo in virtù del pregiudizio sofferto (in quanto se avesse conosciuto l’effettivo stato del Rischio avrebbe potuto rifiutarsi di assumerlo o di assumerlo a condizioni tariffarie diverse). La Tariffa Incendio è influenzata da diverse variabili. Tra queste assume particolare rilievo l’uso a cui è adibito il Fabbricato. È chiaro che la Tariffa Incendio riferita ad un Fabbricato all’interno del quale vi lavora un Falegname, sarà necessariamente più elevata in confronto a quella riferita ad un Fabbricato adibito esclusivamente ad uffici. Questo per dire che l’uso non è una variabile da sottovalutare, soprattutto al momento della stipula del Contratto. Sperando di aver risposto alla sua domanda, cordialmente ringraziamo e salutiamo.
Buongiorno,
avrei due domande correlate.
Esiste un termine entro la quale l’assicurazione ha l’obbligo di pagare il danno totale o un anticipo da concordare con l’assicurato?
In caso di più assicurazioni coinvolti su un stabile danneggiato da un incendio, è la prassi che l’assicurazione “incendio” dell’abitazione si prende in carico di pagare il danno al assicurato per poi fare la rivalsa su un’altra assicurazione perchè la causa dell’incendio è attribuibile ad altre persone/società?
Grazie.
Gentile Antonio,
il termine entro il quale l’Assicuratore liquiderà il danno dipende da innumerevoli fattori, quali l’entità stessa del danno, la dinamica del sinistro, gli eventuali dubbi sull’indennizzabilità, i tempi della perizia, la documentazione necessaria (e dunque i tempi necessari per produrla), etc. Ogni sinistro potrà avere tempi più o meno lunghi a seconda del caso specifico. Solitamente le Condizioni di Assicurazione della Polizza Incendio prevedono che, in assenza di dubbi sull’indennizzabilità del Sinistro o sulla Quantificazione del Danno, l’Assicurato abbia diritto di richiedere un’Anticipo sull’Indennizzo, ma per comprenderne le modalità è necessario leggere attentamente il Fascicolo Informativo, e in particolare la Sezione dedicata alla Liquidazione del Danno. Per quanto concerne il caso che cita, ovvero la presenza di “Assicurazioni stipulate presso diversi Assicuratori” e inerenti allo stesso fabbricato, la legge prevede (Art. 1910 c.c.) la necessità di dare avviso ad ogni Assicuratore, sia al momento della stipula del Contratto che al momento del Sinistro, dell’esistenza delle diverse Assicurazioni che tutelano lo stesso rischio. Infatti, in caso di Sinistro, ogni Assicuratore interverrà attraverso il proprio Contratto facendo in modo che la somma di tutte le liquidazioni non superi l’ammontare del danno effettivo. La Rivalsa è un altro aspetto e concerne il Diritto dell’Assicuratore di rivalersi sul responsabile del Sinistro. Non è dunque una “prassi” che l’Assicuratore indennizzi l’Assicurato per poi rivalersi sul responsabile. Anche in questo caso ogni sinistro, a seconda delle modalità in cui si è verificato e delle eventuali responsabilità accertate, potrebbe avere risvolti diversi. Cordialmente.
Buongiorno,
in caso di incendio come faccio a dimostrare che in casa avevo determinati oggetti? ad esempio le cose metalliche rimangono abbastanza visibili, ma se ad esempio ho una borsa da 800 € come lo dimostro?
Servono foto e scontrino? perchè sto valutando l’idea di conservare le ricevute degli acquisti più importanti in un altra abitazione di modo che non vadano danneggiati in caso di incendio. Ha senso questa cosa?
Grazie
Buongiorno Paolo, in merito alla sua domanda certamente è buona pratica conservare la documentazione che prova l’acquisto delle cose assicurate e fare qualche foto al Contenuto dell’abitazione in un dato momento. Ma questo soltanto per agevolare il lavoro dei periti nella determinazione del danno. In realtà spetterà comunque ai periti analizzare i “residui” per identificare le cose assicurate e quantificare il danno subito. È ovvio che in caso di sinistro l’Assicurato dovrà fare il possibile per limitare il danno come ad esempio far intervenire i Vigili del Fuoco. Questi redigeranno un Verbale che sarà utilizzato durante la Perizia con lo scopo principale di comprendere le cause e l’origine dell’incendio.
Salve,
sono in attesa della seconda parte del risarcimento della mia polizza sull’incendio (ho subito un incendio domestico). Mi domandavo, dato che tra poco scade la data del premio da rinnovare, se l’assicurazione pagasse lo stesso la parte restante del sinistro rimasto ancora aperto nel caso io ritardassi il pagamento del premio.
La ringrazio,
Cordiali saluti.
Buonasera Marco,
cerchiamo di spiegarci meglio con un esempio. Se il sinistro si riferisce all’anno 2016 che lei ha pagato integralmente e vuole pagare in ritardo l’anno 2018 riceverà tutto il risarcimento dovuto. Nel caso fosse spettante su un sinistro nello stesso anno, credo che lei avrà diritto comunque al risarcimento, ma potrebbe avere delle azioni di recupero credito
Speriamo di esserle stati utili e ci aggiorni sulla vicenda.
Saluti,
Lo Staff di AmicoAssicuratore