Una volta approvata una legge dal nostro Parlamento, è probabile che questa non contenga al proprio interno gli aspetti tecnico-burocratici che ne consentono la sua effettiva applicabilità. Lo scorso anno, ad esempio, il 25% delle leggi approvate ha necessitato di una integrazione tramite decreto attuativo, ossia un’ulteriore disposizione legislativa che consente alla norma principale di essere effettivamente efficacie nell’applicazione; di non rimanere cioè, come si dice, “lettera morta”. I decreti attuativi risultano pertanto fondamentali per consentire il rispetto della norma. Spesso però succede che il lasso di tempo che intercorre tra l’approvazione della legge principale e l’emanazione dei decreti attuativi collegati sia tale che per lungo tempo la norma rimanga di fatto inapplicabile. Anche il mondo assicurativo risente oggi, direttamente o indirettamente, di questo problema. Di seguito prendiamo in rapido esame i quattro principali ambiti che interessano le assicurazioni e che si trovano in questo momento in attesa delle norme tecniche di applicazione.
La scatola nera: sconti e portabilità
La legge n.124 del 4 agosto 2017 (legge concorrenza) ha disposto che le compagnie assicurative applichino uno sconto obbligatorio a tutti coloro che accettano di farsi montare sulla propria auto la cosiddetta scatola nera, ossia il dispositivo satellitare – dotato di GPS – che monitora e registra le informazioni sul mezzo di trasporto e il comportamento del conducente; inoltre vi è prevista la totale portabilità del dispositivo a zero costi in caso di cambio di compagnia assicurativa. Nella norma si delega l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) a fissare i criteri per determinare gli sconti e si rimanda a due decreti attuativi la definizione delle caratteristiche che i dispositivi da installare debbono avere per beneficiare delle agevolazioni. Con il Regolamento 37/2018 l’IVASS ha adempiuto ai suoi obblighi mentre dei decreti attuativi ad oggi non se ne ha notizia.
Contratto base RCA e modello elettronico
Al comma 4 dell’Art.22 del decreto 179/2012 (decreto sviluppo) si legge:
“Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, è definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».”
Ad oggi, il MISE non ha ancora emanato il regolamento attuativo relativo al cosiddetto “contratto base” RCA, così come non ha ancora predisposto il modello elettronico, con cui ciascun consumatore possa ottenere – rimanendo separate le singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole presenti nel succitato comma 4. Certo oggi è già possibile – tramite i numerosi portali e comparatori digitali – effettuare una scelta d’acquisto piuttosto oculata; ma altra cosa sarebbe se tutto ciò potesse essere fatto comparando fra loro esclusivamente i prezzi di un contratto standard univocamente determinato.
RC professioni sanitarie
Di questo problema ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato alla Responsabilità Civile nelle professioni sanitarie. Il legislatore aveva stabilito, in seguito all’emanazione della cosiddetta legge Gelli – siamo nel marzo 2017 – che sarebbero dovuti entrare in vigore entro sei mesi i consueti decreti attuativi, volti a determinare “[…] i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.” La mancata emanazione di tali decreti rende, ad oggi, parzialmente se non del tutto inapplicabile la legge Gelli, soprattutto nelle sue ricadute assicurative.
Arbitro assicurativo
È del maggio 2018 il decreto legge che recepisce la direttiva UE 97/2016, la quale prevede l’introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto arbitro assicurativo. Si tratta di un nuovo organismo istituito presso l’IVASS volto a dirimere le controversie tra assicurati e compagnie, sostanzialmente con funzioni analoghe all’arbitro bancario finanziario e all’arbitro controversie finanziarie. La legge c’è ma ad oggi manca ancora un provvedimento del MISE che ne concretizzi la figura.