Come anticipato qui e parzialmente discusso in precedenza, dal prossimo 16 febbraio 2020 – salvo modifiche dell’ultimo minuto – entrerà in vigore la nuova RCA familiare. Vediamo di seguito in dettaglio – ad oggi – ciò che sappiamo su come concretamente essa dovrebbe funzionare.
Come funziona la RCA familiare
Sino al prossimo 16 febbraio, la norma che disciplina l’attribuzione della classe di merito in famiglia è riportata nell’Art.134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, che così recita:
L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
Detto semplicemente, oggi, se nello stesso nucleo familiare un suo membro (ad esempio un figlio) acquista un veicolo (ad esempio un auto) dello stesso tipo di uno già assicurato nell’ambito della famiglia, questo non può avere una classe di merito peggiore di quella relativa al veicolo già assicurato. Diverso è il caso se l’acquisto riguarda un veicolo di altro tipo rispetto a quello o quelli già assicurati in famiglia (ad esempio una moto, se in famiglia non ne ve n’è alcuna).
Il comma 4-bis – dal prossimo 16 febbraio – subirà la seguente modifica, così come stabilita dall’Art.55-bis, comma 1, del Decreto legge 124/2019 (riportiamo le parti modificate in tondo e, di queste, le più rilevanti, in grassetto):
L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
Ciò significa, semplificando, che sia in caso di acquisto di veicoli nuovi (di qualsiasi tipo) sia in caso di rinnovo di contratti assicurativi, posso far valere il principio che la classe di merito sul veicolo nuovo o in fase di rinnovo contrattuale sia non peggiore della migliore classe di merito che ho in famiglia, non importa a quale tipo di veicolo essa sia attribuita. A patto, ovviamente, che non vi siano stati sinistri con colpevolezza negli ultimi cinque anni. Chiariamoci con un esempio.
Supponiamo di avere una famiglia di quattro persone, padre, madre, figlio e figlia, tutti maggiorenni. Il parco veicoli sia composto da due auto – una del padre ed una della madre – e da due motocicli di proprietà dei figli. Supponiamo che il padre sia in prima classe di merito, la madre in seconda, il figlio in quarta e la figlia in quinta. Nessuno, negli ultimi cinque anni, ha avuto sinistri. In teoria, nel corso del 2020, madre e figli possono “allineare” la propria classe di merito, al rinnovo di polizza, a quella del padre, risparmiando complessivamente, peraltro, diverse centinaia di euro l’anno. Non sarà più rilevante, cioè, l’acquisto di un mezzo nuovo, com’è adesso, per poter sfruttare “il Bersani”.
Mi potete dire perche il mio assicuratore per il furto della mia auto mi ha annulato la polizza e non mela poteva spostare sull,’auto nuova: ma mi poteva fare una polizza nuova perdendo i benefici economici che avevo con la vecchia polizza dicendomi che erano regole assicurative.ma e vero questa cosa :io mi sento truffato sia da ladro sia dal mio assicuratore.
Buonasera Francesco,
il contratto assicurativo RCA si risolve (ossia cessa di esistere) dalla mezzanotte del giorno della denuncia del furto e l’assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio non goduta al netto delle tasse, queste ultime non rimborsabili.
Pertanto riteniamo corretto il comportamento dell’assicuratore per come lei ce lo ha descritto. In relazione alla “perdita dei benefici economici” poco possiamo dire: ciò dipende non tanto, crediamo, dalla volontà dell’assicuratore, quanto sia dalla tariffa RCA della compagnia attualmente in vigore rispetto a quella utilizzata al momento della stipula del vecchio contratto, sia dal tipo di veicolo da lei acquistato in sostituzione di quello rubato.
Cordiali saluti,
Riccardo Cantini