Novembre 11, 2024

Il tema degli infortuni sul lavoro è sicuramente uno dei più sentiti. L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), nel suo report consuntivo sul 2018, ci dice che le denunce di infortunio sul luogo di lavoro sono state per l’anno preso in esame 641.261, in incremento sul 2017 dello 0,9%. Di questi incidenti, 1.133 (il 10,1% in più rispetto all’anno prima) sono risultati mortali. Risultano in incremento anche le patologie professionali (59.585), del 2,5%. Ma come funziona la copertura assicurativa obbligatoria sugli infortuni e le malattie professionali?

Cosa è l’INAIL

L’INAIL, così come la conosciamo, nasce subito dopo la caduta del fascismo. L’istituto – sorto col nome di Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INFAIL) nel 1933 – venne infatti opportunamente ridenominato, con l’omissione dell’aggettivo “fascista”. L’INAIL è un ente dello Stato, il cui fine principale è assicurare e tutelare i lavoratori da infortuni e malattie professionali. Dal 1999 l’INAIL provvede inoltre ad assicurare obbligatoriamente tutti coloro che – inoccupati per scelta o necessità – svolgono i lavori domestici abitualmente. Tra gli altri compiti dell’istituto ricordiamo le attività di prevenzione, ispezione, ricerca, riabilitazione e reinserimento dei lavoratori infortunati.

L’assicurazione INAIL

Salvo i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità – civile o penale – del datore di lavoro per il reato commesso violando le norme di prevenzione e igiene sul lavoro, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali lo esonera dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti. Coloro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati in attività rischiose (oramai quasi tutte le attività lo sono) sono tenuti all’obbligo assicurativo. Inoltre, sono tenuti ad assicurarsi anche gli artigiani e i lavoratori autonomi agricoli.

Il rapporto assicurativo

Il rapporto assicurativo ha normalmente inizio con la presentazione all’INAIL della denuncia dell’attività esercitata. Va sottolineato che, anche in assenza della denuncia iniziale, il lavoratore dipendente o parasubordinato è comunque garantito sin dall’inizio dell’attività assicurata. Per gli artigiani e gli autonomi agricoli la copertura invece non è data se non si è in regola con i versamenti contributivi. Il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la cosiddetta denuncia di esercizio al momento in cui inizia la propria attività lavorativa. Questa serve per il calcolo del premio assicurativo. Va da sé che qualsiasi variazione successiva alla iniziale denuncia di esercizio deve essere tempestivamente denunciata all’istituto per eventuali conseguenti variazioni di rischio e quindi di premio. L’INAIL rilascia il certificato di assicurazione e il conteggio del premio entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia.

Il premio

Il Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 riconosce quattro macro attività distinte, alle quali vengono applicati tassi di premio distinti: industria, artigianato, terziario, altre attività. I premi da versare si distinguono in ordinario e speciale. Il premio ordinario è tarato sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte durante il periodo assicurativo. Si specifica che per i parasubordinati, il premio ordinario è ripartito: un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente, pur se l’obbligo del versamento è a carico del committente. Qualora risulti difficoltosa la determinazione del premio ordinario per la natura specifica dell’attività esercitata, la legge prevede la possibilità di adottare i cosiddetti premi speciali unitari, calcolati ad esempio sul numero delle persone coinvolte nella lavorazione, sul numero delle macchine, sulla natura e durata dell’attività, ecc. Sono soggetti al pagamento di tale tipologia di premio:

  • gli artigiani;
  • i facchini, i barrocciai, i vetturini ed ippotrasportatori;
  • gli addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
  • i pescatori;
  • gli studenti delle scuole non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro;
  • i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio;
  • i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica.

Le prestazioni

L’INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative. Ciò vale anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo. Per gli autonomi,il diritto alle prestazioni economiche resta sospeso fino al versamento del premio dovuto.

L’infortunio “in occasione di lavoro”

Viene coperto dall’assicurazione ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” e che generi morte, inabilità permanente o inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Vengono esclusi gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, ad esempio quelli simulati o aggravati dal comportamento dello stesso lavoratore. Sono anche tutelati gli infortuni in itinere, cioè quelli avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro; va evidenziato che se il tragitto è compiuto tramite un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto solo se tale uso è necessitato.

La malattia professionale

Si ha una malattia di tipo professionale quando è certo il rapporto causale tra il rischio professionale e la malattia. Le malattie professionali possono essere tabellate o non tabellate. Le malattie professionali tabellate sono quelle: presenti in due specifiche tabelle (una per l’industria ed una per l’agricoltura); sono provocate da lavorazioni indicate nelle tabelle stesse; sono denunciate entro un determinato periodo (“periodo massimo di indennizzabilità”). Il lavoratore non deve dimostrare l’origine professionale della malattia se quest’ultima risulta tabellata, se l’attività lavorativa esercitata è anch’essa indicata in tabella e se la denuncia è stata effettuata nel termine massimo di indennizzabilità. L’INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.