Focus previdenza: commercialisti, veterinari, consulenti del lavoro

Proseguiamo la nostra indagine sulle casse previdenziali dei professionisti. Dopo aver esposto le funzioni e le caratteristiche degli istituti relativi a notai, avvocati, ingegneri ed architetti, ci dedichiamo adesso ad una disamina di altri tre enti associati all’ADEPP: le casse dei dottori commercialisti, dei veterinari e dei consulenti del lavoro.

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti

La CNPADC (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) nasce nel 1963 come istituto di diritto pubblico, poi trasformatasi nel 1995 in ente privato. La Cassa provvede a fornire servizi previdenziali, assistenziali e di welfare ai dottori commercialisti e ai loro familiari. Sono obbligati ad iscriversi alla Cassa coloro che posseggono i seguenti requisiti:

  • risultano iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti nella sezione A, abilitati ad esercitare la professione;
  • sono titolari di partita IVA (direttamente o indirettamente tramite partecipazione ad associazione professionale o società tra professionisti) relativa all’esercizio della professione.

I tirocinanti possono, volendo, pre-iscriversi alla Cassa, versando un apposito contributo annuo, ottenendo così una copertura previdenziale durante il periodo di tirocinio più altri benefici di tipo assistenziale/sanitario. Tutti gli iscritti sono obbligati a versare un contributo soggettivo annuo, di importo variabile e calcolato sul reddito professionale netto prodotto durante l’anno precedente. È previsto un contributo soggettivo minimo. Sono esonerati da tale contribuzione i giovani neo-iscritti e i pensionati ancora attivi. Vi è inoltre un contributo integrativo, calcolato al 4% del volume d’affari IVA. Anche per esso sono previsti esoneri: neo-iscritti, pensionati attivi, iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. Senza eccezioni è invece il versamento per tutti (anche per i pensionati in attività) di un contributo fisso di maternità.

Le pensioni dirette erogate dalla cassa sono quelle di vecchiaia, anticipata, unica contributiva (una sorta di “pensione minima”),di inabilità e di invalidità. È prevista, quale pensione indiretta, la pensione di reversibilità a coniuge e/o figli. Sono inoltre erogate agli iscritti diverse misure assistenziali come:

  • forme di tutela della maternità;
  • coperture sanitarie;
  • interventi economici in caso di bisogno straordinario;
  • tutele per la famiglia (ad esempio, contributi per figli con handicap o invalidi, per assistenza domiciliare, per case di riposo, per onoranze funebri);
  • supporti economici agli studi;
  • contributi per l’attività professionale.

La pensione di vecchiaia si ottiene a 68 anni, con almeno 33 anni di anzianità contributiva o a 70 anni, se gli anni di versamento contributivo sono almeno 25. È possibile anticipare il pensionamento a qualsiasi età, se però sono ben 40 gli anni di contributi versati. In alternativa, si può entrare in quiescenza anticipata a 61 anni, con 38 anni di anzianità contributiva. La pensione unica contributiva può essere richiesta a 62 anni di età: basta aver maturato almeno 5 anni di versamenti.

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari

L’ENPAV è l’istituto previdenziale dei veterinari. Tutti gli iscritti all’albo professionale dei veterinari sono automaticamente iscritti all’ENPAV e sono obbligati a versare i seguenti contributi:

  • un contributo soggettivo, calcolato in percentuale sul reddito netto dell’anno precedente nonché del reddito percepito nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria;
  • un contributo integrativo, del 2%, calcolato sul volume d’affari IVA e su tutte le prestazioni professionali (esenti IVA, occasionali, ecc.);
  • un contributo di maternità.

Sono previsti, per i contributi soggettivo ed integrativo, dei minimi annui da versare, anche in assenza di reddito. Vi è infine un contributo modulare, facoltativo per tutti gli iscritti attivi con almeno cinque anni mancanti alla pensione, che consente – versando almeno per cinque anni – di incrementare la propria pensione retributiva integrandola con una aggiuntiva, calcolata con metodo contributivo.

L’ENPAV eroga pensioni di vecchiaia, di invalidità ed inabilità, pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti. Come prestazioni assistenziali menzioniamo tra le altre cose i sussidi alla genitorialità (per spese di asili nido, baby sitting, scuole dell’infanzia), i sussidi per spese di ospitalità in case di riposo, l’indennità di maternità, la polizza sanitaria.

La pensione di vecchiaia può essere ordinaria, a 68 anni di età e con almeno 35 anni di contribuzione o anticipata, a partire dai 62 anni di età e con almeno 35 di contribuzione. In quest’ultimo caso sono previste decurtazioni dell’assegno previdenziale, a meno che gli anni di contribuzione non siano almeno 40.

La previdenza dei Consulenti del Lavoro

L’ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) viene istituita nel 1971 con lo scopo di gestire i trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. Dal 1995 l’ENPACL è un ente privato di tipo associativo. Tutti gli iscritti all’Ente sono tenuti a versare un contributo soggettivo calcolato in percentuale sui redditi professionali prodotti nell’anno precedente. È comunque previsto un contributo soggettivo minimo, da versarsi in quattro rate annuali. Vi è poi un contributo integrativo, calcolato al 4% sul volume d’affari IVA e un contributo di maternità. Si da facoltà agli iscritti di versare un contributo facoltativo aggiuntivo annualmente determinato e pari ad almeno €500 o suoi multipli, volto ad incrementare la base contributiva della propria pensione futura.

L’ENPACL eroga pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità, reversibilità e pensioni indirette. Come prestazioni assistenziali ricordiamo l’assistenza sanitaria integrativa, una tutela Long Term Care, l’indennità di maternità, sussidi economici alla genitorialità e al praticantato.

Oggi i consulenti del lavoro vanno in pensione di vecchiaia a 68 anni se hanno almeno cinque anni di contributi versati e se il proprio assegno previdenziale maturato risulta pari ad almeno cinque volte il valore del contributo soggettivo minimo in vigore. Se quest’ultimo requisito non fosse soddisfatto, l’età di pensionamento di vecchiaia è 70 anni. È possibile anticipare la pensione con almeno 39 anni di contributi versati e 60 anni di età.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.