Novembre 23, 2024

Con la riforma delle professioni
 dello scorso anno (art. 5 del Dpr
7 agosto 2012), tutti i Professionisti sono obbligati a stipulare una Polizza di Responsabilità Civile Professionale. L’Art. 5 recita 
«Il professionista è tenuto a stipulare,
 anche per il tramite di convenzioni
 collettive negoziate dai Consigli
 nazionali e dagli Enti previdenziali
 dei professionisti, idonea assicurazione
 per i danni derivanti al cliente dall’esercizio
 dell’attività professionale,
 comprese le attività di custodia di
 documenti e valori ricevuti dal cliente
 stesso. Il professionista deve rendere 
noti al cliente, al momento dell’assunzione
 dell’incarico, gli estremi della 
polizza professionale, il relativo massimale 
e ogni variazione successiva».

Che una Polizza di Responsabilità Civile Professionale sia utile per proteggere :

  • il professionista da eventuali richieste di risarcimento danni da parte del cliente a causa di eventuali errori professionali commessi.
  • il cliente che verrebbe risarcito per il danno subito.

nessuno può metterlo in dubbio.

Ma, a nostro avviso, le norme riferite ad un settore così complesso come quello assicurativo dovrebbero essere formulate da chi in questo settore ci lavora, o perlomeno da qualcuno che ne conosca i meccanismi e le funzionalità.

La norma, ormai in vigore, obbliga tutti i professionisti a stipulare la polizza ma non prende in considerazione (tra le altre cose) il problema, e non di poco conto, dei giovani professionisti.

Costoro hanno appena sostenuto l’esame di abilitazione per l’iscrizione al rispettivo Albo Professionale o erano già iscritti in quanto lo Studio presso il quale lavorano da qualche anno lo ha richiesto per poter corrispondere i compensi ad una partita iva che non avrebbe senso di esistere in quanto il lavoro prestato è praticamente di tipo subordinato.

Si tratta quindi di giovani che hanno studiato, fatto tanti sacrifici e che sognano di entrare nel mondo del lavoro con una qualifica sudata, che sono persino più capaci dei loro titolari, ma che sono costretti a svolgere le mansioni e a rispettare l’orario di un lavoratore subordinato “mascherati da professionisti“. Questi giovani fatturano il loro misero compenso ai titolari dello studio  e con quel denaro dovranno pagare i contributi, l’iscrizione all’Albo Professionale, una Polizza Infortuni (perchè non sono tutelati come un dipendente), una Polizza Sanitaria (per la stessa motivazione) e ora anche la Polizza di Responsabilità Civile.

E’ triste, ma è questa la realtà dei nostri giovani professionisti, tranne pochi casi fortunati.

Le tariffe proposte dalle Compagnie di Assicurazione sono spesso improponibili a causa del rapporto sinistri a premi fortemente negativo del Ramo e i massimali minimi assicurabili sono troppo elevati per il rischio che corrono i neo-professionisti. Ma la cosa più grave è che, nella maggior parte dei casi, la copertura non avrebbe nessuna attinenza con le reali mansioni svolte per le motivazioni appena descritte.

Le Compagnie di Assicurazione dovrebbero (e in alcuni casi lo fanno) considerare questi aspetti importanti e favorire l’ingresso dei giovani con tariffe molto più agevolate, ma la norma dovrebbe essere rivista per prendere in considerazione questo aspetto che sta costringendo tantissimi ragazzi alla fuga dagli Albi Professionali e a lasciare il posto di lavoro rinunciando così al sogno rincorso per una vita.

La norma, inoltre, non da un’indicazione precisa sul massimale minimo da assicurare o sulle caratteristiche essenziali che deve possedere la copertura, ma si limita a prescrivere un’idonea assicurazione. Ne tantomeno prende in considerazione un altro aspetto importante. Infatti la Polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela l’Assicurato anche da errori e omissioni dei propri collaboratori.

I giovani mascherati da professionisti sono in realtà, anche se iscritti all’Albo Professionale e anche se svolgono lavoro subordinato, tutt’al più collaboratori e rientrerebbero quindi, anche se indirettamente, nella copertura stipulata dal titolare o dai titolari dello Studio per il quale lavorano e questa è un’altra motivazione per la quale non dovrebbero essere coinvolti nell’obbligatorietà della stipula.