Come tutti i singoli professionisti iscritti ad albi od ordini, secondo quanto stabilito dal Dpr 137/2012, anche i geometri hanno l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale.
Responsabilità civile geometra cosa copre
Una polizza di responsabilità civile geometra va a coprire ciò che il professionista è tenuto a pagare se ritenuto civilmente responsabile di un danno a cose e persone durante lo svolgimento della sua attività. Gli aspetti professionali che sono generalmente coperti sono la progettazione di un opera, nonché l’assistenza e la direzione dei lavori relativi alla costruzione, alla manutenzione, alla ristrutturazione e al collaudo di edifici, strade ed altre opere. Con il termine “opera” si intende quanto definito nell’Allegato A del Dpr 34/2000. Estensivamente anche i dipendenti tecnici, nonché i collabori stabili non dipendenti dello studio, sono generalmente inclusi nella copertura.
Responsabilità civile geometra: garanzie aggiuntive
Risulta talvolta possibile coprire il danno anche quando l’attività del professionista, pur essendo conforme alle disposizioni ordinistiche, non rientra fra quelle elencate nella garanzia base. Norme aggiuntive sono ad esempio generalmente operanti, talvolta con riduzione di massimale e franchigie e scoperti speciali, nei seguenti casi:
- rilievi geometrici;
- aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari;
- amministrazione di condomini;
- estimi, perizie e stime.
Il D.Lgs. 81/2008
Particolare attenzione viene prestata, nelle polizze di responsabilità professionale geometri, alle disposizioni contenute nel Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). In particolare, è possibile coprire i rischi derivanti dall’attività di responsabile della sicurezza sui cantieri mobili o connessi all’attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
Legge Privacy
La copertura del contratto vale anche nei confronti dei problemi conseguenti al trattamento dei dati personali, così come stabilito dalla normativa vigente, in linea con il Regolamento UE 679/2016.
Ulteriori garanzie aggiuntive
Importante è la copertura del professionista anche in altri casi, comunque connessi con l’attività svolta, generalmente richiamabili con particolari clausole in polizza. Tra queste segnaliamo:
- i danneggiamenti materiali alle opere progettate, conseguenti a rovina, nonché le spese di rimozione di tali rischi;
- le interruzioni o sospensioni di attività, o il mancato godimento di civili abitazioni, a causa di errori professionali che rendano l’opera inutilizzabile;
- le interruzioni o sospensioni di attività, o il mancato godimento di civili abitazioni, derivanti da danneggiamenti materiali;
- le perdite patrimoniali subite da terzi a causa del mancato rispetto di norme e regolamenti urbanistici ed edilizi;
- la copertura specifica prevista dalla Legge Merloni (Legge 109/1994) in materia di lavori pubblici.
Responsabilità civile geometra : i casi di esclusione
Tra le esclusioni più frequenti ricordiamo, oltre ai danni dovuti a responsabilità assunte dall’assicurato eccedenti quelle disposte dalla legge:
- prevenzione incendi;
- gestione di patrimoni e la consulenza organizzativa;
- mancate o insufficienti coperture assicurative.
Assicurazione geometra pregressi e ultrattività
Come in tutte le coperture di responsabilità civile il geometra assicurato può richiedere, dietro incremento di premio, di estendere la garanzia sia nel passato sia nel futuro. Nel primo caso si intende coprire i cosiddetti “errori pregressi”: la garanzia si intende prestata a far data, in genere, tre o cinque anni prima della decorrenza effettiva di polizza. Nel secondo caso si garantisce invece la cosiddetta “ultrattività”: se il sinistro è legato ad un fatto posto in essere durante il periodo di vigenza della polizza, la richiesta di risarcimento può pervenire entro – in genere – dieci anni dalla cessazione del contratto.