Novembre 11, 2024

Dal punto di vista assicurativo, il 2017 è stato sicuramente un anno di svolta per i professionisti della legge. È entrata pienamente in vigore a fine novembre 2017 una nuova normativa che rivoluziona – di fatto – la disciplina della tutela assicurativa di responsabilità civile professionale degli avvocati. Cerchiamo di vedere, nel dettaglio, in cosa consiste questo cambiamento radicale.

La Responsabilità civile degli avvocati prima del 2017

Sino al novembre 2017, per chi praticava la professione forense non vi era alcun obbligo di tutelarsi dal punto di vista della responsabilità civile contrattuale: stava alla discrezionalità del professionista se sottoscrivere o meno una polizza di RC professionale. A tutela del proprio patrimonio, il professionista poteva quindi dotarsi di coperture ritenute da egli stesso congrue, senza minimi fissati per legge: chi riteneva di essere molto esposto a errori si copriva con massimali molto alti; chi pensava di non correre alcun rischio non si assicurava affatto. La disciplina cosiddetta di Claims Made, regola in vigore nelle polizze di responsabilità civile, la quale prevede che la copertura operi in base a quando è stato richiesto il risarcimento e non a quando è stato commesso l’errore, combinata con una retroattività contrattuale limitata (in genere dai tre ai cinque anni), costringeva però il professionista – una volta stipulato un contratto assicurativo con una determinata compagnia – a non poter cambiare assicurazione pena la perdita della continuità della copertura assicurativa. Pur essendo in genere i contratti di RC professionale dei contratti non poliennali, la necessità di continuare a garantirsi con la stessa compagnia di assicurazione li trasformava piuttosto in obblighi perenni, magari anche a condizioni economiche non favorevoli. Da qui la necessità di mettere mano ad una riforma che liberalizzasse di fatto il mercato delle polizze professionali.

Il Decreto Ministeriale del 22 settembre 2016

Con la pubblicazione del DM 22/09/2016, entrato in vigore l’11 novembre 2017, il Governo Renzi di fatto ha rivoluzionato il settore della copertura di responsabilità civile professionale degli avvocati. Vediamo in dettaglio i punti salienti del Decreto.

  • Con l’Art.1 si disciplina l’oggetto della copertura assicurativa. L’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che
    dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. L’assicurazione deve coprire la responsabilità dell’avvocato anche per colpa grave. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. Per «attività professionale» deve intendersi:

    • l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
    • gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
    • la consulenza od assistenza stragiudiziali;
    • la redazione di pareri o contratti;
    • l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni.
  • Con l’Art.2 si stabilisce l’efficacia nel tempo della copertura assicurativa. Questo è uno dei punti più importanti del Decreto Ministeriale, in quanto si dispone una garanzia retroattiva illimitata e e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza. Di fatto, con questo articolo, si scardina l’effetto perverso della Claims Made descritto poco sopra: essendo coperti gli errori pregressi illimitatamente, cambiare compagnia assicurativa non è più causa di perdita di continuità assicurativa. Inoltre – altro aspetto importante – l’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.
  • Con l’Art.3 si stabiliscono i massimali minimi di copertura, che variano in base alla modalità in cui si esercita la professione (se in forma individuale o collettiva) e in base al volume d’affari. Il criterio adottato è il seguente: più si fattura e più si è esposti a rischi, pertanto più alto dev’essere il massimale minimo di copertura da adottare.
  • Infine, l’Art.4 disciplina la copertura infortuni obbligatoria per il professionista. Questo articolo è stato in seguito in parte modificato, cancellando l’obbligatorietà della copertura, a seguito di forti pressioni da parte del Consiglio Nazionale Forense.