Novembre 23, 2024

Quando si svolge una attività libero professionale è opportuno dotarsi di una copertura assicurativa, sia perché in certi casi obbligatoria per legge, sia perché così facendo si evita la possibile erosione del proprio patrimonio a seguito di errori, omissioni o colpe a noi riconducibili. Essere civilmente responsabili da un punto di vista professionale, per un medico o un avvocato ad esempio, può significare anche rischiare richieste di risarcimento di centinaia di migliaia o addirittura di milioni di euro.

Obbligazione di mezzi, obbligazione di risultato

Per capire bene come funziona una polizza di responsabilità civile professionale, è opportuno chiarire quale tipo di obbligazione verso i propri clienti il professionista sia tenuto implicitamente a sottoscrivere. Va infatti tenuta presente una distinzione fondamentale, quella fra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato. Un medico, un avvocato, non sono necessariamente responsabili se un cliente viene condannato o un paziente non guarisce: la cosa importante è che entrambi svolgano la loro attività con zelo e diligenza, impegnandosi per il raggiungimento del risultato. Si tratta in questo caso di una chiara obbligazione di mezzi. Un ingegnere, un commercialista, oltre a dover agire con zelo e diligenza, hanno anche l’obbligo di portare a compimento, ad esempio, un progetto di un’opera o di provvedere a determinati adempimenti di natura fiscale. In tal caso ovviamente parliamo di obbligazione di risultato. È chiaro che la copertura di responsabilità civile professionale avrà estensioni diverse a seconda del tipo di professione da tutelare. Inoltre, se nella responsabilità civile verso terzi di natura extracontrattuale, quella ad esempio tipica della proprietà di un fabbricato o della famiglia, è il danneggiato ad avere l’onere della prova, nella R.C. professionale l’onere della prova è invertito: è in tal caso il professionista a dover dimostrare che il danno è dovuto a cause a lui non imputabili.

Aspetti tecnici della copertura di R.C. professionale

Da quanto esposto sin ora risulta abbastanza chiaro il perimetro di applicazione di una polizza di R.C. professionale: essa va a tutelare l’assicurato da danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi – prevalentemente, i propri clienti – nell’esercizio della propria attività professionale (R.C. contrattuale). Il massimale di copertura è generalmente distinto secondo la formula “per sinistro, per anno”, che non sempre è detto debbano coincidere. È possibile che la garanzia preveda inoltre franchigie e scoperti, pertanto è opportuno valutarne bene l’entità, per non essere eccessivamente esposti in caso di sinistro. A questo proposito va segnalata l’esistenza, per molte professioni, di polizze con franchigie assai elevate, pari a centinaia di migliaia di Euro: si tratta in questo caso di polizze cosiddette di secondo rischio; la franchigia è elevata perché si presuppone coperta da una polizza di R.C. professionale a primo rischio, con altra compagnia. È un modo semplice per le compagnie assicurative per evitare di esporsi troppo sullo stesso assicurato e, viceversa, per i professionisti per contenere i premi assicurativi.
Solitamente, nei contratti di copertura di R.C. professionale è presente anche una garanzia di R.C. Terzi extracontrattuale, ad esempio a copertura di eventuali danni cagionati a terzi nella conduzione dello studio.
Infine, le polizze di R.C. professionale spesso sono a regolazione di premio: si paga un premio al momento della sottoscrizione, generalmente tarato sul volume d’affari dell’anno precedente o su una stima dell’anno in corso, quindi – a consuntivo – si procede alla sua regolazione, comunicando alla compagnia il volume d’affari definitivo dell’anno, la quale può prevedere un premio aggiuntivo di differenza, un rimborso o – come ad esempio nel caso di volumi d’affari molto bassi, che generano premi al di sotto dei minimi di tariffa – una regolazione a zero Euro.

Claims Made e Loss Occurrence

Fino a qualche decennio fa la garanzia assicurativa di R.C. professionale veniva erogata se il sinistro era avvenuto durante il periodo di vigenza del contratto, considerando non rilevante la data di richiesta del risarcimento. Questo è un aspetto da sottolineare, poiché tra i due momenti – data di accadimento del danno e richiesta di risarcimento – possono passare anche degli anni. Questa clausola, detta Loss Occurrence, è stata progressivamente abbandonata dalle compagnie assicurative a favore della attuale Claims Made, più adatta alla gestione di questa tipologia di rischi. Con la Claims Made si coprono i sinistri denunciati durante il periodo di vigenza del contratto o entro un certo periodo (ultrattività o postuma) dalla sua cessazione. Se il sinistro è precedente all’entrata in vigore del contratto questo può essere coperto se è attiva la garanzia “errori pregressi”, che anticipa di qualche anno il periodo di vigenza della polizza.