Novembre 24, 2024

Lo scorso 5 marzo 2019, con la sentenza n. 6319, la Corte di Cassazione si è espressa su una vicenda giudiziaria interessante dal punto di vista assicurativo. L’impatto che tale pronuncia avrà sul mondo delle polizze vita sarà certamente sostanziale: vediamo perché.

Il caso giuridico

La vicenda ha inizio circa dieci anni fa, quando un cliente di una compagnia assicurativa, contraente e assicurato di una polizza a premio unico Unit linked di circa un milione di euro, scopre che il valore del contratto, a seguito delle truffe compiute da Bernard Madoff, si è praticamente più che dimezzato. Il contratto in oggetto non prevede, nello specifico, come è tipico delle soluzioni assicurative di tipo Unit linked, alcuna garanzia di capitale; semplicemente la prestazione caso vita corrisponde al controvalore delle quote al momento della liquidazione o del riscatto e la prestazione caso morte è incrementata, rispetto al caso vita, di uno 0,1% dello stesso controvalore delle quote investite (il cui costo grava interamente sul contraente) con un limite massimo di €15.000. Non soddisfatto della prestazione, l’assicurato porta in giudizio la compagnia assicurativa puntando in primo luogo ad ottenere la nullità del contratto. Dopo due gradi di giudizio a favore della compagnia di assicurazione, il caso giunge finalmente in Cassazione.

La sentenza 6319/2019

I giudici di merito, nei primi due gradi di giudizio, avevano rigettato le richieste dell’assicurato escludendo la prevalenza finanziaria del contratto, ovvero accettando la minima prestazione assicurativa dell’incremento dello 0,1% del controvalore delle quote detenute al momento del decesso come ottemperante alle indicazioni dell’Art.9 (Rischi demografici) del Regolamento ISVAP n.32 dell’11 giugno 2009. Nell’articolo indicato si precisa che “[i] contratti classificati nel ramo III […] sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.” È proprio in relazione all’effettivo impegno da parte della compagnia di assicurazione a liquidare la prestazione in caso di decesso dell’assicurato che la Cassazione ha censurato le decisioni delle Corti territoriali, ritenendo non sufficiente il mero incremento dello 0,1% – peraltro a carico dello stesso assicurato tramite prelievo annuale dal fondo assicurativo interno. Pertanto, la sentenza conclude determinando la nullità della polizza, data l’irrisorietà della copertura demografica.

Possibili conseguenze: vantaggi assicurativi a rischio?

La linea giuridica che emerge a seguito della sentenza 6319/2019 è che strumenti quali le polizze Unit linked potrebbero non più godere dei tipici vantaggi – civilistici e fiscali – dei contratti assicurativi. Ricordiamo infatti che tra le caratteristiche dei contratti di assicurazione vita vi è:

  • l’insequestrabilità e l’impignorabilità delle somme assicurate (Art.1923 del Codice civile);
  • l’esclusione dalla formazione dell’attivo ereditario;
  • il rinvio della tassazione sulle plusvalenze maturate e dell’imposta di bollo del 2 per mille al momento del realizzo (scadenza, riscatto o premorienza).

Per le polizze di puro rischio finanziario (Unit o Index linked) o con una marginale copertura del rischio demografico la possibilità che questi contratti vengano riqualificati come prodotti esclusivamente finanziari è, nei fatti, concreta.

I prodotti ibridi: una possibile soluzione

Al fine di evitare il rischio di riqualificazione a mero prodotto finanziario, una soluzione è quella di puntare – come peraltro già viene fatto da qualche anno dalle principali compagnie assicurative – su prodotti che coniugano investimenti in gestioni separate con investimenti in fondi Unit. Questi prodotti, definiti ibridi, consentono in genere di garantire una cospicua parte del capitale investito – grazie alla componente in gestione separata – e, contemporaneamente a proteggere (forma, diciamo così, debole di garanzia) nel lungo periodo la totalità delle somme assicurate. Il consistente trasferimento del rischio dall’assicurato alla compagnia di assicurazione consente pertanto di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n.32 sopra citato.