Con la garanzia “Eventi Naturali” la Compagnia di Assicurazione si obbliga ad indennizzare, nei limiti del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, qualora tali eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti assicurati o meno presenti nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.
Sono sempre esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
L’Assicurato deve denunciare il fatto alle Autorità competenti, inoltrando all’Impresa copia della denuncia entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza.
Solitamente per questa garanzia è previsto uno scoperto o una franchigia a seconda delle Condizioni di Polizza.
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