Dicembre 12, 2024

Tutti hanno una polizza RCA cioè l’assicurazione della propria auto. Vediamo meglio come viene definita formalmente e di cosa si compone.

Oggetto dell’Assicurazione:

“La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza”.

Questo è ciò che leggeremo in linea di massima per “Oggetto dell’Assicurazione” nelle condizioni di polizza della nostra R.C.Auto.

Come descritto, sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione che sappiamo essere quelli derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, come recita l’Art.122 del Codice delle Assicurazioni.

Entro il massimale stabilito in polizza saranno pagati i danni a terzi (alla persona e alle cose) causati involontariamente (altrimenti ci sarebbe dolo e questo non è mai assicurabile) dalla circolazione del veicolo.

Chi sono i Terzi?

Nell’Assicurazione R.C.Auto non sono considerati Terzi :

  • Il conducente del veicolo (sia per i danni alla persona che per i danni alle cose). Questo è importante perché per assicurare i danni alla persona, il conducente deve stipulare un’apposita Assicurazione Infortuni del conducente. Il conducente non è assicurato solo nel caso in cui fosse anche il responsabile del sinistro. Negli altri casi è sempre assicurato e sarà risarcito dalla Compagnia che ha assicurato il veicolo responsabile.
  • Il proprietario, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, ma questi per i soli danni alle cose. Sono invece assicurati per i danni alla persona.
  • Il coniuge non separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado conviventi o a carico del conducente, del proprietario, dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio. Anche in questo caso i soggetti elencati non sono considerati terzi solo per i danni alle cose. Sono invece assicurati per i danni alla persona.
  • I soci a responsabilità illimitata e i loro parenti come elencati al punto precedente, nel caso in cui l’assicurato fosse una società. Sempre per i soli danni alle cose. Anche questi soggetti sono assicurati per i danni alla persona.

Ovviamente se uno di questi soggetti fosse anche il conducente del veicolo responsabile del sinistro, non sarebbe assicurato né per i danni alla persona, né per i danni alle cose (come visto al primo punto).

Le Esclusioni:

L’Assicurazione R.C.Auto non è operante in caso di :

  • Mancato pagamento della prima rata di premio con consegna del certificato assicurativo
  • Sinistro cagionato con dolo dall’assicurato
  • Mancanza dei requisiti abilitanti alla guida (il conducente non ha la patente)
  • Autoveicolo adibito a scuola guida, se al fianco dell’allievo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore.
  • Ipotesi di trasporto anomalo o non in linea con le indicazioni della carta di circolazione
  • Sinistro provocato da veicolo con targa prova al di fuori delle ipotesi di legge
  • Guida in stato di ebbrezza
  • Annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenze
  • Aggravamento del rischio
  • Mancata denuncia dei vizi della cosa
  • Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione in caso di sinistro (ritardo nella denuncia)
  • Partecipazione a gare e competizioni sportive

In tutti questi casi l’Assicuratore, nonostante l’inoperatività della garanzia, è obbligato a risarcire il danno ai terzi e non può opporre ai danneggiati alcuna eccezione contrattuale. Successivamente potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato ovvero agire nei confronti di quest’ultimo per il recupero delle somme pagate a titolo di risarcimento (Surrogazione o Rivalsa dell’Assicuratore – Art. 1916 c.c.).

Per fare un esempio, in caso di circolazione del veicolo in condizioni di trasporto anomalo (stiamo trasportando più passeggeri di quelli consentiti dalla carta di circolazione), gli eventuali danni ai terzi in caso di sinistro saranno risarciti, ma l’Assicuratore agirà nei nostri confronti per il rimborso delle somme pagate, a meno che non sia espressamente prevista in polizza una clausola che escluda la rivalsa.

Il Massimale:

L’Articolo 128 del Codice della Assicurazioni prescrive che i massimali minimi per la polizza R.C.Auto sono :

  • Per i danni alla persona €5.000.000,00 per sinistro
  • Per i danni alle cose €1.000.000,00 per sinistro

e che l’adeguamento di tutti i contratti R.C.Auto a questi importi deve avvenire entro l’11 Giugno del 2012.

Dall’11 Giugno 2012, ogni 5 anni, questi importi saranno adeguati automaticamente in funzione dell’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE).

Dall’11 Dicembre 2009, e probabilmente molti di voi lo avranno notato, i massimali minimi sono stati aggiornati ad almeno la metà degli importi sopra indicati, ovvero a €2.500.000,00 per i danni alla persona e a €500.000,00 per i danni alle cose.

Dichiarazioni inesatte e reticenze:

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Aggravamento del Rischio:

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Pagamento del Premio:

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

La Compagnia rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali documenti siano stati sottratti, smarriti, distrutti o si siano deteriorati.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

 

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