Ottobre 12, 2024

L’Art. 2048 del Codice Civile al primo comma recita :

“Il Padre e la Madre, o il Tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi.”

L’Art. 2052 del Codice Civile recita :

“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Riportiamo questi articoli perché nel Quadro dedicato alla Responsabilità Civile Verso Terzi dell’Assicurazione sulla Casa, esiste una garanzia di Responsabilità Civile per la Vita Privata (o Assicurazione del Capofamiglia) che rappresenta una delle coperture meno costose e più complete esistenti nel mondo delle Assicurazioni. Essa ci tutela dalle eventuali richieste di risarcimento da parte di Terzi per danni involontariamente cagionati e derivanti da fatti della Vita Privata.

Questa garanzia opera per i danni cagionati a Terzi da tutte le persone rientranti nel nucleo familiare del Contraente di Polizza (quelle risultanti dallo Stato di Famiglia) ed’è valida in tutto il mondo.

Spesso viene abbinata “mentalmente” alla proprietà di un animale domestico (ecco perché abbiamo riportato anche l’Art. 2052 del Codice Civile), ma le fattispecie assicurate da questa Polizza sono davvero tante e per alcuni aspetti, nemmeno immaginabili.

Si pensi che la maggior parte delle condizioni di polizza elencano i rischi compresi precisando “a titolo esemplificativo”.

 

Cosa copre l’Assicurazione del Capofamiglia? 

I fatti della vita privata che possono arrecare danni a Terzi sono innumerevoli, ma i più importanti e quelli che solitamente sono riportati nelle condizioni di Polizza sono :

  • i danni derivanti dalla conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze, impianti, giardini e attrezzature; Se siamo proprietari dell’abitazione e ci viviamo, siamo allo stesso tempo conduttori e quindi responsabili di tutti i danni a Terzi che ne possono derivare. Se siamo inquilini in affitto abbiamo comunque una responsabilità in relazione alla conduzione dell’appartamento. Rientra come fattispecie il tipico esempio del vaso che cade dal balcone e ferisce un passante. Non è un danno derivante dalla proprietà del fabbricato, ma da un fatto della vita privata e attribuibile ad una responsabilità personale.
  • i danni da spargimento di acqua; Da non confondere con i danni da acqua condotta che derivano da una rottura accidentale delle tubazioni dell’appartamento e che arrecano danni ai Terzi confinanti ma che sono indennizzabili, come visto, dalla Responsabilità Civile per la Proprietà del Fabbricato. In questo caso lo spargimento potrebbe derivare da una nostra distrazione, ad esempio, nel caso in cui lasciassimo scorrere l’acqua uscendo di casa.
  • i danni derivanti da fatti illeciti o dolosi dei figli minori; Abbiamo riportato l’Art. 2048 del Codice Civile a tal proposito e in questo caso la copertura ci tutela dai danni cagionati a Terzi dai figli minorenni anche per fatti illeciti.
  • i danni derivanti dalla pratica di attività del tempo libero; Ad esempio se decidiamo di riverniciare le ringhiere di ferro del balcone e durante i lavori della vernice cade su un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Questa garanzia opera anche se utilizziamo attrezzature e macchine.
  • i danni derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall’uso e dalla custodia di animali domestici o da sella; Questa garanzia ci tutela dalla previsione dell’Art. 2052 del Codice Civile sopra citato. Attenzione ai termini riportati nelle condizioni di assicurazione. La proprietà, il possesso e la custodia hanno significati diversi e la legge ci rende responsabili non soltanto in caso di proprietà dell’animale, ma anche in caso di semplice o anche temporaneo possesso o custodia (un cane abbandonato che decidiamo di soccorrere). Come per le altre garanzie elencate poc’anzi, se l’animale è di proprietà o e in possesso o in custodia di uno qualsiasi dei membri appartenenti al nucleo familiare del Contraente la copertura è resa operativa e copre il danno cagionato ai Terzi dall’animale stesso.
  • i danni derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall’uso e dalla custodia di armi; In questo caso i danni a Terzi derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall’uso o dalla custodia delle armi sono indennizzabili soltanto se l’Assicurato è in regola con le disposizioni di legge e se avviene per difesa personale. E’ utile controllare se le condizioni di polizza prevedono questa fattispecie. L’uso delle armi per la Caccia non è compreso in quanto esiste un’apposita copertura di Responsabilità Civile del Cacciatore che tra le altre cose è anche obbligatoria per legge.
  • i danni causati a Terzi dai figli minorenni per la guida di autoveicoli o natanti; Se all’insaputa dei genitori (e questo capita molto spesso) il figlio utilizza l’autovettura e cagiona danni a Terzi derivanti dalla circolazione del veicolo, la garanzia è resa operativa e risarcisce i danneggiati.
  • i danni causati a Terzi dalla proprietà, dal possesso, dall’uso di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione; Ad esempio una bicicletta o un natante non soggetto all’obbligo di assicurazione.
  • i danni causati a Terzi dai prestatori di lavoro (con regolare contratto di assunzione); Ad esempio dalla badante o dal giardiniere. In questo caso la copertura ci protegge anche dalle azioni di regresso dell’INAIL e dall’INPS in caso di infortunio grave del dipendente. L’operatività è identica a quella prevista dall’Assicurazione di Responsabilità Civile Operai (RCO).
  • i danni causati a Terzi dall’incendio, scoppio o esplosione del serbatoio o dell’impianto dei veicoli a motore di proprietà quando questi non sono considerati “in circolazione” e quindi si trovino in aree private o recintate. Se il veicolo invece è in circolazione è la Polizza RC Auto che interviene nel risarcimento.
  • i danni causati a Terzi dall’incendio, scoppio o esplosione di beni dell’Assicurato;

Queste sono solo alcune delle garanzie che possono essere previste da questa particolare ma indispensabile  assicurazione. E’ necessario leggere attentamente le condizioni di polizza per scoprire anche gli eventuali sottolimiti o l’esistenza di franchigie o scoperti in caso di sinistro.

Anche in questo caso non sono considerati Terzi :

  • il coniuge, il convivente e ogni persona che stabilmente convive con l’Assicurato (stesso Stato di Famiglia);
  • Se l’Assicurato o il Contraente non è una persona fisica, non sono Terzi le società in cui l’Assicurato o il Contraente o le persone indicate prima rivestano il ruolo di titolare, o socio illimitatamente responsabile o Amministratore;
  • Le società che controllano, sono controllate o sono collegate a quelle del punto precedente e relativi Amministratori;

 

Cosa non copre l’Assicurazione del Capofamiglia? 

Questa copertura non indennizza :

  • i danni causati con dolo del Contraente;
  • i danni relativi alla Proprietà del fabbricato; Esiste infatti come visto apposita copertura di Responsabilità Civile per la Proprietà del fabbricato.
  • i danni derivanti dall’esercizio di attività professionali; Anche in questo caso esiste la Polizza di Responsabilità Civile Professionale.
  • i danni derivanti dai lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato; Anche questi rientrano nella copertura di Responsabilità Civile per la Proprietà del fabbricato.
  • i danni derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall’uso o dalla custodia di animali NON domestici;
  • i danni derivanti dalla proprietà, dal possesso, dall’uso o dalla custodia di armi per l’esercizio della Caccia; Esiste la Polizza di Responsabilità Civile del Cacciatore obbligatoria per legge.
  • i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli; Esiste la Polizza RC Auto per questi danni.
  • i danni alle cose o agli animali che l’Assicurato ha in custodia;
  • i danni da furto;

E’ fortemente consigliabile, dato il premio irrisorio e le garanzie offerte, stipulare questa piccola ma grande Polizza di Responsabilità Civile in abbinamento a quella dedicata alla Proprietà del fabbricato.

CONFRONTA POLIZZE CASA

5 thoughts on “Assicurazione sulla Casa – Garanzia di Responsabilità Civile della o per la Vita Privata – RC del Capofamiglia

  1. Mia moglie dopo aver subito un incidente famigliare, causato involontariamente dalla nuora , che non fa parte del nucleo familiare ne convive con noi, si è vista respingere il risarcimento danni in quanto non considerate “terzi “ . Responsabilità civile di UnipolSai!

  2. in merito alla responsabilità civile capofamiglia, mi sapete dire se esiste un articolo del codice civile che specifica quante sono le dimore saltuarie della famiglia coperte dall’assicurazione. Nel caso in cui un articolo del libretto di polizza dica che “la copertura riguarda l’abitazione principale e/o saltuarie”, se la famiglia ha più case saltuarie, sono tutte coperte?

    1. Gentile Nadia, la Definizione di “Dimora Abituale” o “Dimora Saltuaria” può ritrovarla nel Glossario della Polizza di Assicurazione che ha acquistato. In linea di massima la “Dimora Abituale” è “l’abitazione indicata in Polizza dove l’Assicurato vive per la maggior parte dell’anno”, mentre la “Dimora Salutaria” è la casa di villeggiatura, o seconda casa. La Garanzia di Polizza più interessata da tale distinzione è quella dedicata al Furto. Assicurare contro il Furto la “Dimora Saltuaria” è molto più oneroso, per ovvi motivi. Lei invece fa riferimento alla RC del Capofamiglia. La tutela in questo caso è rivolta principalmente ai “fatti della vita privata” e dunque alle eventuali richieste risarcitorie dei Terzi per danni cagionati dalle Persone rientranti nel nucleo familiare del Contraente di Polizza (come da Stato di Famiglia). La Garanzia opera in tutto il mondo e non è soggetta a limitazioni territoriali. Detto questo probabilmente Lei fa riferimento alla “Responsabilità Civile della Conduzione” dell’Abitazione Principale o di quella saltuaria. Ma anche in questo caso, se vi sono più case di proprietà non occupate abitualmente, il concetto non cambia. Se mio figlio giocando lancia dal balcone un oggetto che ferisce un passante, non è importante che il balcone sia di pertinenza della Dimora Abituale o di quella/e Saltuaria/e. È la richiesta di risarcimento del passante per i danni cagionati da mio figlio, in questo esempio, l’Oggetto del Rischio assicurato. È comunque necessario comprendere esattamente a cosa fa riferimento la citazione che Lei ha riportato e presente nel Libretto di Polizza e verificare se esistono particolari limitazioni della Garanzia previste dal Prodotto specifico che Lei ha acquistato o che sta valutando di acquistare. Esistono innumerevoli proposte assicurative. Le nostre sono riflessioni “generiche” sul funzionamento del Prodotto o della Garanzia. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi direttamente al proprio Intermediario per tutti i “dubbi” del caso.

  3. Salve,La contatto per capire come risolvere un problema assicurativo

    Mio padre era in possesso di una Assicurazione di responsabilità civile capofamiglia purtroppo e’ venuto a mancare ma l’assicurazione mi chiede di pagare.

    Come posso pagare se il contraente ecapofamiglia e venuto a mancare, esiste qualche articolo assicutivo ?

    Grazie

    1. Gent.mo Angelo, in questi casi solitamente è lo stesso intermediario che potrebbe annullare il Contratto chiedendone autorizzazione alla propria Compagnia, dato anche l’esiguo Premio (se si tratta esclusivamente di RC Capofamiglia). Vero è che l’Accettazione dell’eredità attribuisce la titolarità dei diritti precedentemente del “de cuius” (attivi e passivi e dunque crediti e debiti tra i quali anche il Pagamento del Suddetto Premio di Assicurazione), ma dalle informazioni che ci fornisce non si tratta nemmeno di una Polizza che assicura un fabbricato la cui proprietà verrebbe materialmente trasferita agli eredi, bensì di una Garanzia Personale. Provi a trovare una soluzione con il suo intermediario e qualora non riusciste a trovare un accordo, si rivolga direttamente alla Compagnia di Assicurazioni. Cordialmente.

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