Esiste da circa venti anni una legge, la 493 del 3 dicembre 1999, che impone l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni per coloro che:
- hanno tra i 18 e i 67 anni;
- svolgono lavori di cura della famiglia e della casa;
- non hanno vincoli di subordinazione;
- svolgono i lavori domestici abitualmente ed in modo esclusivo.
Sostanzialmente, tutti coloro che – inoccupati per scelta o necessità – svolgono i lavori domestici abitualmente, dovrebbero tutelarsi dal rischio infortuni. Solo le casalinghe, in Italia, secondo una ricerca ISTAT del 2017 sono circa sette milioni e mezzo: una platea decisamente ampia. L’INAIL, che gestisce l’assicurazione obbligatoria, sostiene però che “in base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:
- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i lavoratori in mobilità;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni;
- i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.”
Pertanto, il numero degli obbligati ad assicurarsi sale decisamente. Sono esclusi dall’obbligo solo coloro che si occupano di lavori domestici con un reddito personale lordo non superiore agli €4.648,11 e coloro il cui nucleo familiare ha un reddito lordo non superiore ad €9.296,22. Questo perché in tali casi il premio è a carico dello stato.
La sanzione in caso di mancato pagamento
Chi, pur avendone i requisiti, omette di pagare il premio assicurativo, è sottoposto da parte dell’INAIL ad una sanzione veramente minima: al massimo, essa equivale al mancato premio pagato. Non deve meravigliarci quindi il fatto che il tasso di evasione sia decisamente elevato: solamente un quinto degli obbligati, secondo alcune ricerche, è in regola con il pagamento del premio.
Quanto costa e cosa copre la polizza INAIL?
Il costo annuo della polizza INAIL sugli infortuni domestici è molto basso: €12,91 sino al 2018. Nel 2019 – così come stabilito dalla nuova Legge di bilancio – l’importo però risulta raddoppiato (€24). Al momento, non essendo ancora stato emanato il decreto ministeriale attuativo, risulta incassata dall’INAIL solo la prima rata di €12,91, come tutti gli anni entro il 31 gennaio.
Le coperture previste
La polizza copre gli infortuni avvenuti in ambito domestico: in casa, nelle pertinenze o nelle parti condominiali comuni. La copertura è estesa anche all’eventuale casa presa in affitto per le vacanze, purché sul territorio italiano. Il sinistro deve avvenire durante lo svolgimento delle attività di cura quotidiane ed usuali, durante interventi di piccola manutenzione o eventualmente derivare dalla presenza di animali domestici.
Rendita diretta
Dal 1 gennaio 2019 la polizza INAIL garantisce una rendita vitalizia mensile rivalutabile a seguito di infortuni che comportino una inabilità al lavoro pari o superiore al 16%. L’importo della rendita va da un minimo di €106,02 (inabilità al 16%) ad un massimo di €1.292,90 (inabilità al 100%). Se, a seguito di infortunio indennizzabile, l’assicurato decede, la rendita viene riconosciuta ai superstiti aventi diritto.
Una tantum per infortunio mortale
Se l’infortunio domestico procura la morte dell’assicurato, dal 1 gennaio 2019 viene riconosciuto ai superstiti un capitale una tantum di €10.000.
Prestazione una tantum
Se l’infortunio produce una invalidità permanente accertata compresa fra il 6% e il 15%, viene riconosciuto un assegno una tantum di €300.
Assegno per l’assistenza personale continuativa
Se, a seguito di infortunio, l’assicurato dovesse riportare le seguenti gravi menomazioni:
- grave riduzione dell’acutezza visiva;
- perdita di nove dita delle mani (compresi i pollici);
- paralisi flaccida o amputazione delle gambe;
- perdita di una mano o di ambedue i piedi;
- perdita di un braccio e di una gamba;
- alterazione grave delle facoltà mentali;
- infermità che lo costringano continuativamente a letto,
viene riconosciuto un assegno per l’assistenza personale continuativa che, ad oggi, ammonta ad €539,09.