Novembre 21, 2024

Proseguiamo il nostro excursus tra le casse previdenziali ed assistenziali aderenti all’ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati). Dopo aver affrontato e descritto le coperture pensionistiche e assistenziali di notai, avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, veterinari, consulenti del lavoro, farmacisti, psicologi, infermieri e giornalisti, ci occupiamo adesso degli agenti di commercio.

L’ENASARCO

La Fondazione ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) venne originariamente costituita nel 1938 ed oggi si occupa principalmente della gestione della previdenza integrativa obbligatoria e della assistenza nei confronti degli agenti e dei rappresentanti di commercio, i quali sono obbligati ad iscriversi ad essa per poter svolgere la professione in Italia. I contributi previdenziali sono versati dalle ditte mandanti, non dai singoli agenti o rappresentanti di commercio – pur se il 50% di tali oneri è a carico di questi ultimi – e il loro importo viene calcolato in percentuale su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia. L’aliquota prevista per il 2019 è del 16,50% e dal 2020 andrà a regime al 17%. Va evidenziato che ENASARCO provvede a gestire anche le indennità di risoluzione del rapporto di agenzia: le somme maturate di anno in anno vengono accantonate su un apposito fondo (FIRR) e sono – ovviamente – totalmente a carico delle ditte mandanti. L’importo del contributo FIRR è calcolato in percentuale sulle provvigioni liquidate e si applica per scaglioni, dal 4% all’1%. Le prestazioni previdenziali erogate da ENASARCO sono:

  • pensione di vecchiaia (ordinaria e anticipata);
  • pensione di invalidità;
  • pensione di inabilità;
  • pensione ai superstiti;
  • rendita contributiva.

In relazione alle prestazioni assistenziali, val la pena soffermarci sulla polizza infortuni e malattia, che ogni anno ENASARCO stipula in favore dei propri agenti e pensionati al di sotto dei 75 anni. La formula adottata è di tipo indennitario, dove si garantisce che la liquidazione e la determinazione dei relativi importi siano legate a fasce certe, identificate per tipologia e gravità di evento. È possibile estendere le coperture – ove siano presenti determinati requisiti – anche al proprio nucleo familiare, con un costo annuo pari a €1.000. Tra le altre prestazioni segnaliamo:

  • contributo per nascita o adozione, per maternità, per asili nido, per soggiorni estivi per bambini, per acquisto libri scolastici;
  • contributo per case di riposo, per figli disabili, per assistenza personale permanente;
  • contributo per spese funerarie;
  • contributo sanitario per agenti over 75.

La pensione di vecchiaia ordinaria la si ottiene con il cosiddetto meccanismo delle quote:

età anagrafica + anzianità contributiva = quota.

Per il 2019 i requisiti previsti sono:

  • Uomini. Età anagrafica minima 67 anni; anzianità contributiva minima 20 anni; quota 92 (ciò significa che se ho 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia necessito di almeno 25 anni di contributi: 67+25=92; se ho maturato 20 anni di contribuzione debbo avere almeno 72 anni di età: 72+20=92).
  • Donne. Età anagrafica minima 64 anni; anzianità contributiva minima 20 anni; quota 89 (ciò significa che se ho 64 anni per accedere alla pensione di vecchiaia necessito di almeno 25 anni di contributi: 64+25=89; se ho maturato 20 anni di contribuzione debbo avere almeno 69 anni di età: 69+20=89).

È prevista – per i soli uomini (per le donne solo dal 2021) – la possibilità di richiedere la pensione anticipata di uno o due anni, qualora non venisse raggiunta quota 92. I requisiti dovranno essere: età anagrafica di almeno 65 anni; 20 anni almeno di anzianità contributiva; quota raggiunta (somma di età e anni di contributi) pari a 90. Tale anticipazione porterà però ad una decurtazione dell’assegno previdenziale di un 5% per ogni anno mancante all’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Un breve accenno anche alla cosiddetta rendita contributiva. A partire dal 2020 sarà possibile, per gli iscritti ENASARCO con almeno 65 anni compiuti e almeno cinque anni di anzianità contributiva, richiedere l’erogazione di una rendita contributiva reversibile, ridotta del 2% per ogni anno mancante al raggiungimento di quota 90.