Novembre 24, 2024

La pandemia da Covid-19 ha modificato moltissimo le abitudini di acquisto. E di conseguenza le modalità di vendita. Uno studio di Confartigianato ci dice che il tasso di espansione dell’e-commerce post-pandemia sfiora il 57%. Questo significa che più della metà dei piccoli imprenditori ricorre o ricorrerà a breve a canali alternativi di vendita rispetto al classico negozio al dettaglio. Ciò impone un’attenzione particolare a come si assicurano le merci trasportate. Vediamo di seguito quindi alcune importanti caratteristiche del ramo trasporti.

I rischi del trasporto merci

Ma di quali rischi parliamo quando affrontiamo il tema delle merci trasportate? Innanzitutto, inquadriamo bene il caso: in seguito ad una vendita a distanza, la merce dev’essere consegnata al compratore. Il viaggio dal magazzino del distributore/venditore al destinatario è un tragitto – percorso in nave, aereo, treno o su strada – che espone la merce a possibili sinistri: furto, danneggiamento, smarrimento, deterioramento. Il che implica un danno economico quantificabile per il venditore e/o il compratore. Sottolineiamo ulteriormente un fatto: il rischio trasporto riguarda merci che escono dal magazzino del produttore/distributore perfettamente integre e funzionanti e che subiscono un sinistro nel tragitto. I difetti di fabbricazione non rientrano cioè tra i rischi coperti da una assicurazione merci trasportate. Questo tipo di sinistri può essere coperto da una polizza di responsabilità civile prodotti.

La normativa sui trasporti

Come accennavamo, una merce può essere trasportata per vie diverse: per mare, per aria, per strada o per ferrovia. Ciò implica la presenza di un corposo insieme di norme, che disciplinano il tema del rischio nel trasporto merci. Oltre al Capo XX del Codice Civile, relativo al contratto assicurativo in genere, ricordiamo il Codice della Navigazione, che si occupa di problemi assicurativi marittimi negli articoli 514-547, e aerei negli articoli 1001-1021. Inoltre esiste una specifica legge relativa al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate, la Legge 450/1985.

Venditore, spedizioniere, compratore

Le tre figure da distinguere affrontando il tema dell’assicurazione merci trasportate sono le seguenti:

  • il venditore;
  • il compratore il quale, salvo patto contrario, ha a suo carico le spese di trasporto;
  • lo spedizioniere o il vettore, che prende in carico la merce dal venditore, generalmente liberando quest’ultimo dall’obbligo della consegna.

Il contratto di compravendita

Nel contratto tra venditore e compratore generalmente vengono stabilite le regole che disciplinano i termini dell’assicurazione della merce durante il trasporto, spesso anche in deroga al Codice civile, per il quale in linea generale vale la tesi per cui il rischio di deperimento di un bene è a carico di chi – al momento del sinistro – ne è proprietario. Il nome tecnico di tali regole è “termini di resa”.

Gli Incoterms

Incoterms è il nome internazionale utilizzato per caratterizzare le varie regole che stabiliscono i rapporti tra chi vende e chi compra in relazione ai rischi e alle spese di trasporto. Nel 2020 sono undici gli International Commercial Terms disciplinati, che possiamo classificare in quattro marco gruppi:

  • Gruppo E: EXW (“Ex works”), quando la consegna della merce è presso la sede del venditore. Il compratore si accolla così tutti i rischi del trasporto;
  • Gruppo F: FCA, FAS, FOB, secondo i quali il trasporto principale è a carico del compratore;
  • Gruppo C: CPT, CIP, CFR, CIF, secondo i quali a pagare il trasporto è il venditore ma il rischio è a carico del compratore;
  • Gruppo D: DAP, DPU, DDP, per i quali la consegna è tutta a carico del venditore, franco destino.

Proseguiremo l’analisi della complessa disciplina dell’assicurazione merci trasportate in un prossimo articolo. Se volete ricevere ulteriori informazioni sul mondo assicurativo iscrivetevi alla nostra Newsletter.