Dicembre 12, 2024

Non solo NASpI, non solo Dis-Coll: non tutti lo sanno, ma esiste un ulteriore forma di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati. In questo articolo affrontiamo il tema del bonus SAR: come richiederlo e chi può ottenerlo.

Che cosa è il bonus SAR

Il bonus SAR non è altro che una forma particolare di sostegno al reddito, destinata esclusivamente ai lavoratori disoccupati precedentemente assunti con contratti in somministrazione.

Cosa sono i contratti in somministrazione

Il contratto di lavoro in somministrazione è una tipologia di assunzione piuttosto recente, disciplinata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il Capo IV del decreto è infatti dedicato alla “Somministrazione di lavoro“, nel quale si specifica che i soggetti coinvolti in questa particolare forma di contrattualizzazione sono tre:

  • un somministratore (agenzia per il lavoro autorizzata ed iscritta all’ANPAL);
  • un utilizzatore (azienda che riceve in missione presso di sé un somministrato);
  • più lavoratori somministrati.

Oggi avere un contratto di lavoro in somministrazione è piuttosto comune: Manpower, Ranstadt, Adecco, sono tre esempi di note agenzie per il lavoro che utilizzano questo tipo di contratti. In pratica l’utente è assunto formalmente dall’agenzia per il lavoro, ma svolge la propria attività altrove, “in missione” presso l’azienda utilizzatrice. Le agenzie per il lavoro si occupano di tutti gli oneri e le pratiche relative al dipendente, liberando così da questi gravami l’azienda utilizzatrice. Quest’ultima pagherà all’agenzia lo stipendio concordato con una maggiorazione.

SAR: bonus sostegno al reddito

La prestazione SAR può essere richiesta dai disoccupati da almeno 45 giorni, in precedenza assunti con contratti in somministrazione, che abbiano maturato uno tra i seguenti requisiti:

  1. 110 giorni di lavoro/440 ore lavorate negli ultimi dodici mesi, a far data dall’ultimo giorno di lavoro in somministrazione;
  2. 90 giorni di lavoro/360 ore lavorate negli ultimi dodici mesi, a far data dall’ultimo giorno di lavoro in somministrazione;
  3. portato a termine la Procedura in mancanza di occasioni di lavoro (MOL).

La Procedura in mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è una prestazione per i lavoratori in somministrazione che non possono più essere mantenuti alle dipendenze di una Agenzia per il Lavoro, ed è finalizzata sia a favorire nuove opportunità occupazionali sia a garantire un reddito al lavoratore non più occupato. La MOL è disciplinata dall’Art.25 del CCNL di settore.
Il bonus SAR può essere richiesto anche più di una volta, se si ripresentano di nuovo i requisiti.
Due sono – da un punto di vista quantitativo – i bonus erogabili. Per i disoccupati di cui al punto 1. e al punto 3., è previsto un contributo una tantum di 1.000 €; per i disoccupati di cui al punto 2., il contributo è pari a 780 €.

Presentare la domanda per il bonus SAR

La domanda può essere presentata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Essa va inviata a FormaTemp, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, tramite la piattaforma dedicata https://ftweb.formatemp.it/#/.
Per procedere all’invio, ci si può rivolgere ad uno degli sportelli sindacali dedicati (Felsa CISL, Nidil CGIL e UILTemp) o attivarsi in autonomia.