Incendio Auto, l’Assicuratore non risarcisce il danno perché assente la garanzia.

Buongiorno, 

mi chiamo G.S. e volevo complimentarmi per l’iniziativa del vostro Blog, davvero interessante.

Vi scrivo per raccontare ciò che mi è accaduto due mesi fa.

Il 19 Settembre sono tornato da lavoro e ho parcheggiato l’auto nei pressi del condominio antistante la mia abitazione.

Di notte verso le 3:30 un forte rumore simile a uno scoppio mi ha svegliato. Sono corso in cucina per affacciarmi alla finestra del balcone e purtroppo ho notato che la mia auto aveva preso fuoco e le fiamme stavano coinvolgendo le auto vicine e la facciata del palazzo.

Per fortuna i vicini avevano già chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente e hanno domato l’incendio.

Ma i danni alla mia auto (irrecuperabile), alle auto vicine e alla facciata del palazzo del condomino sono risultati pesanti.

Il giorno dopo mi sono recato immediatamente presso la mia Agenzia di Assicurazioni per denunciare l’accaduto mentre i proprietari delle auto e i vicini mi hanno richiesto, attraverso un legale, il risarcimento di tutti i danni.

Qualche giorno fa la Compagnia mi risponde che i danni non sono risarcibili in quanto nella mia polizza rca non è prevista la garanzia Incendio. 

È possibile questa cosa? Sto cercando informazioni in merito e mi sono anch’io rivolto ad un legale perché credo che la Compagnia stia facendo di tutto per non pagare!

Spero riusciate a darmi una risposta il prima possibile, 

intanto vi ringrazio.

G.S.

 

Gentilissimo G.,

ciò che ci racconta rientra in una fattispecie abbastanza “delicata” riguardante la copertura RC Auto obbligatoria e che spesso viene sottovalutata.

La Responsabilità Civile Auto è stipulata per tutelare il proprietario e il conducente del veicolo dalle richieste di risarcimento per danni arrecati ai Terzi durante la “circolazione”. Allo stesso tempo tutela i Terzi che subiscono ingiustamente un danno. Ecco perché la copertura è fortunatamente obbligatoria.

Dobbiamo però porre l’accento sulla definizione di “circolazione”. Questa comprende, seguendo il pensiero di larga parte della dottrina, la sosta su Aree Pubbliche o equiparate a quelle Pubbliche. Vi è anche la Sentenza della Corte di Cassazione Civile dell’11/02/2010 n° 3108 la quale stabilisce che l’Assicuratore deve risarcire il danno ai Terzi derivante dall’incendio del veicolo in sosta.

Il tutto lascia pensare che nel suo caso, l’Assicuratore sia obbligato a risarcire i danni arrecati dall’incendio del veicolo in quanto lo stesso era “in sosta su un’area pubblica” e dunque “in circolazione”.

Ma c’è un aspetto molto importante da valutare della sua Polizza RC Auto.

Alcune Compagnie prevedono nella copertura base “RC” anche una particolare garanzia che solitamente viene venduta con quella dedicata all’incendio. Questa garanzia è il “Ricorso Terzi da Incendio” e che copre i danni arrecati ai Terzi dall’incendio del veicolo quando questo non è in circolazione oppure quando l’incendio è provocato con dolo di Terzi (ad esempio in caso di Atti Vandalici).

Ne deduciamo che i danni a Terzi da Incendio del veicolo quando questo è in circolazione sono risarcibili dalla copertura base RC Auto, mentre quelli derivanti dall’incendio del veicolo non in circolazione (e dunque su Aree Private o Aree a queste equiparate) o derivanti dall’Incendio provocato con dolo di Terzi sono indennizzabili attraverso la garanzia “Ricorso Terzi da Incendio”.

Nel suo caso il veicolo era in sosta su un’area pubblica e l’unica motivazione per la quale l’Assicuratore può rifiutarsi di risarcire il danno è quella in cui, attraverso la perizia effettuata e avvalendosi del verbale redatto dai vigili del fuoco, abbia dedotto un’origine dolosa dell’incendio.

Detto questo, bisognerebbe analizzare nel dettaglio le Condizioni di Assicurazione della sua Polizza e comprendere la dinamica del sinistro ovvero se l’incendio della sua auto sia avvenuto autonomamente (ad esempio attraverso un corto circuito) o per cause attribuibili a Terzi che con dolo abbiano voluto agire direttamente nei suoi confronti.

Nel primo caso il danno è risarcibile dalla Responsabilità Civile Auto.

Nel secondo dal “Ricorso Terzi da Incendio”.

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