Dal prossimo 23 ottobre entreranno in vigore i nuovi parametri forensi. Il Ministero della Giustizia ha infatti pubblicato un nuovo Decreto, il 147/2022, che determina le tariffe per la liquidazione dei compensi degli avvocati. Vanno in soffitta pertanto le “vecchie” tabelle parametriche, in vigore sino ad oggi dal 2014. Ma, ci chiediamo, i nuovi parametri forensi condizioneranno il costo delle polizze di responsabilità civile professionale avvocati? Cerchiamo di approfondire il tema di seguito.
RC professionale avvocati
La polizza di responsabilità civile dei professionisti forensi è parzialmente normata dalla legge. Esiste infatti un Decreto del Ministero della Giustizia, del 22 settembre 2016 e a firma del guardasigilli Orlando, che individua le condizioni di base delle polizze RC avvocati.
La prima grande novità introdotta nel dispositivo di legge è relativa alla durata del contratto. All’Art.2 si legge infatti che “[l]’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una
retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.”
Altro elemento introdotto per legge è l’impossibilità, per l’assicuratore, di recedere dal contratto in caso di sinistro “[…] nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.”
I massimali e le fasce di fatturato
Di particolare rilevanza, per la questione che abbiamo sollevato all’inizio è la modalità con cui vengono stabiliti i massimali di copertura obbligatori. Essi infatti sono distribuiti per “fascia di rischio”, ossia in base al fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso. Di seguito, le fasce e i relativi massimali:
- fatturato inferiore a €30.000, massimale di almeno €350.000 (per sinistro e per anno);
- fatturato dai €30.000 ai €70.000, massimale di almeno €500.000 (per sinistro e per anno);
- fatturato superiore ai €70.000, massimale di almeno €1.000.000 (per sinistro e per anno).
Le tre fasce sopra esposte riguardano i professionisti che operano come singoli. Nel caso di una associazione professionale, con al massimo dieci componenti, il rischio si distribuisce in maniera un po’ diversa:
- fatturato inferiore a €500.000, massimale di almeno €1.000.000 per sinistro e €2.000.000 per anno);
- fatturato superiore ai €500.000, massimale di almeno €2.000.000 per sinistro e €4.000.000 per anno.
Infine, nel caso in cui la associazione comprenda più di dieci professionisti, il massimale previsto – a prescindere dal fatturato – è pari ad €5.000.000 per sinistro e €10.000.000 per anno.
Tariffe forensi e assicurazione
Da quanto scritto se ne deduce che non c’è alcuna connessione diretta tra la variazione dei parametri forensi e il costo della copertura assicurativa. Il compenso dell’avvocato è comunque infatti lasciato al libero accordo tra le parti. Pertanto, anche se i valori medi delle nuove tariffe forensi in vigore dal 23 ottobre risultano aumentati mediamente di un 5%, ciò non dovrebbe affatto impattare sui volumi dei professionisti. Inoltre, il compenso risultante dall’applicazione dei parametri è sostanzialmente previsto solo nel caso in cui non vi sia un contratto preliminare tra professionista ed assistito.
Il motivo per il quali – teoricamente ogni due anni – vengono rilasciati nuovi parametri forensi è connesso prevalentemente alla necessità di correggere, nel tempo, inadeguatezze e carenze delle tabelle precedenti. Con la nuova tariffazione, ad esempio, sono state introdotte alcune piccole ma importanti novità per i professionisti: la tariffa oraria, le tabelle per procedure concorsuali ed incentivi per chi concilia. Sottolineiamo però, ad esempio, che a rimaner fuori dall’aggiustamento dei parametri forensi è il diritto di famiglia. Un’area di intervento legale sempre più richiesta ma per la quale è ancora difficile poter quantificare gli importi da richiedere.