Le polizze di tutela legale

La garanzia Tutela legale è presente come opzionale in molte tipologie di contratto assicurativo: dall’RCA alla polizza sulla casa, alla polizza infortuni, alle coperture di responsabilità civile professionale. Esiste però la possibilità di sottoscrivere questa garanzia anche singolarmente, con un contratto specifico, non subordinandola ad altri rischi.

Polizza tutela legale: cosa copre

Cosa si intende per tutela legale? L’Art.173 del Codice delle Assicurazioni ce ne dà una precisa definizione, che riportiamo qui per intero: “L’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.” La copertura, quindi, riguarda il farsi carico delle spese legali e peritali che l’assicurato deve sostenere per difendersi, sia in sede giudiziale sia in sede extragiudiziale.

Le spese legali e peritali: cosa sono?

Possiamo tentare di dettagliare le spese che – nei limiti del massimale – l’assicuratore assume in carico:

  • il costo dell’avvocato, le spese da pagare allo Stato in caso di condanna penale, il costo dell’avvocato della controparte in caso di soccombenza o in caso di accordo extragiudiziale;
  • le spese relative a consulenti tecnici di parte o nominati dal Tribunale;
  • le consulenze e le assistenze legali necessarie all’assicurato per la difesa dei propri interessi.

Polizza tutela legale: le esclusioni

Tra le esclusioni che in genere sono contenute nei contratti di tutela legale ricordiamo:

  • il pagamento di sanzioni (vietato espressamente dall’Art.12 del Codice delle Assicurazioni);
  • il pagamento degli oneri fiscali;
  • la prestazione assicurata in caso di dolo conclamato dell’assicurato;
  • la prestazione assicurata quando la controversia è nei confronti della compagnia che presta l’assicurazione.

La copertura assicurativa di tutela legale ha inoltre dei limiti territoriali ben precisi: Italia, Città del Vaticano, San Marino e – al limite – i paesi dell’UE (nei casi di controversie extracontrattuali).

Polizza tutela legale: come funziona?

L’articolo successivo, il 174, ci precisa una cosa importante: il contratto assicurativo deve prevedere esplicitamente la possibilità, per l’assicurato, di scegliersi il professionista legale per la difesa dei propri interessi. Il fatto che l’assicurato abbia la possibilità di scegliersi l’avvocato non significa, come è palese, che questi sia obbligato a sceglierselo. Si tratta però di una opzione sempre esercitabile dall’assicurato, dato il carattere fiduciario del rapporto con il professionista.

Polizza tutela legale: insorgenza del sinistro

Specifichiamo che la polizza di tutela legale è un contratto di tipo loss occurrence, ossia la garanzia opera generalmente per i sinistri sorti durante il periodo di validità della polizza. Risulta pertanto opportuno precisare che:

  • l’insorgenza di un sinistro penale coincide con il giorno in cui è stato commesso il reato;
  • quella relativa ad un sinistro civile extracontrattuale coincide con il giorno in cui è stato causato il danno;
  • l’insorgenza di un sinistro civile contrattuale coincide con il giorno in cui si è manifestato il primo comportamento non conforme alle norme o alle regole contrattuali.
Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.