Quando ci rapportiamo ad un professionista per una consulenza di tipo assicurativo possiamo trovarci di fronte a profili diversi, che è bene conoscere un po’ più a fondo.
Agente, broker o subagente?
L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha, tra i propri compiti, quello di disciplinare la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, i quali hanno l’obbligo di essere iscritti in un apposito registro, il RUI (Registro Unico degli Intermediari). A parte qualche eccezione, ovvero i dipendenti commerciali delle compagnie di assicurazione, tutti gli intermediari debbono essere presenti nel RUI, il quale attualmente è composto di cinque sezioni distinte. Vediamole in dettaglio.
Sezione A: l’agente
Se il vostro assicuratore si qualifica come agente di assicurazione, costui dovrà essere iscritto necessariamente alla sezione A del RUI. In particolare per essere agenti è necessario superare un esame di idoneità, la quale, una volta ottenuta, consente di poter avere un mandato da una o più compagnie assicurative. L’agente quindi agirà in nome e per conto della o delle compagnie dalle quali ha ottenuto la procura. Sul Registro Unico elettronico, è possibile verificare con quali compagnie assicurative l’agente collabora. L’agente ha inoltre l’obbligo di essere assicurato con una polizza di responsabilità civile professionale, a tutela del proprio patrimonio, per eventuali danni arrecati alla clientela da sé o dai propri collaboratori, del cui operato deve rispondere. L’agente può operare da solo o in società con altri agenti. Generalmente l’agenzia di assicurazione ha un mandato, diciamo così, principale, con una compagnia cioè che copre un ampio spettro di rischi. A questo si possono affiancare altri mandati per garantire al business sia una maggiore competitività commerciale (avere diverse tariffe di premio in relazione allo stesso rischio) sia una più ampia capacità di copertura (tutelare rischi particolari, che possono non essere graditi o addirittura non quotati dalle compagnie assicurative generaliste).
Sezione B: il broker
Se l’agente agisce su incarico della compagnia assicurativa, l’iscritto alla sezione B del RUI, ossia il broker, di riflesso, agisce su incarico del cliente. Costui non ha alcuna procura, è indipendente e può operare con qualsiasi impresa assicurativa. Anche per i broker è necessario ottenere l’idoneità ad operare come intermediario superando l’esame per l’iscrizione al RUI. Va da sé che anche gli iscritti alla sezione B debbono essere coperti da una polizza di responsabilità civile; inoltre costoro hanno l’obbligo di aderire ad uno specifico “Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione”, il cosiddetto Fondo Brokers, istituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA), atto a risarcire gli assicurati e/o le compagnie di assicurazione per danni non coperti dalla propria polizza professionale. Il broker può richiedere al cliente la firma di un mandato esclusivo di brokeraggio e consulenza assicurativa, che consente al mediatore di agire con più efficacia per conto del cliente nei confronti delle compagnie di assicurazione. Per il lavoro preparatorio di consulenza e ricerca della miglior soluzione per il cliente il broker può alle volte richiedere una fee (commissione) aggiuntiva, fatturata a parte.
Sezione E: il subagente
Gli iscritti alla sezione E del RUI sono, in estrema sintesi, quegli intermediari, incaricati dagli agenti, dai broker o dalle banche, abilitati alla consulenza ed alla vendita al di fuori dei locali dell’agenzia o della banca. In genere si tratta di subagenti (ovvero di intermediari gestori di una parte di portafoglio clienti di un agente o di un broker), dotati talvolta anche di uffici autonomi. L’iscrizione alla sezione E non necessita, in questo caso, il superamento di un esame di idoneità ed è un incombenza dell’intermediario per il quale il subagente opera.
Due aspetti che accomunano tutte le figure presenti nel RUI che abbiamo passato in rassegna sono:
- l’obbligo di aggiornamento professionale (almeno 30 ore l’anno di aggiornamento);
- il possesso di specifici requisiti di onorabilità:
- godere dei diritti civili;
- non essere stato condannato in maniera irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione;
- non essere stato dichiarato fallito;
- non essere stato coinvolto da misure preventive – di decadenza, divieto o sospensione – per delitti di stampo mafioso;
- non essere iscritto al ruolo dei periti assicurativi.
Le sezioni C e D del RUI
Nella sezione C si ritrovano i produttori diretti, che svolgono l’intermediazione delle assicurazioni vita, infortuni e malattia, per conto e sotto la piena responsabilità di imprese assicurative. Costoro cioè non svolgono l’attività per conto di altri intermediari, bensì direttamente per conto delle stesse imprese di assicurazione. La sezione D riporta invece l’elenco delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di intermediazione mobiliare (SIM) nonché Poste Italiane SpA, autorizzate alla vendita di prodotti assicurativi. Si tratta, di fatto dell’elenco delle cosiddette “bancassicurazioni”.
La novità della sezione F: gli intermediari a titolo accessorio
Con l’entrata in vigore, negli scorsi mesi, della nuova normativa europea IDD (Insurance Distribution Directive), anche nel nostro paese si è dovuto ampliare la platea delle figure dedite alla intermediazione assicurativa, se pur a titolo accessorio. Sarà molto presto presente all’interno del RUI una nuova sezione, la F, dedicata proprio a quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che distribuiscono polizze assicurative ma solamente a titolo accessorio: si pensi, ad esempio, alle agenzie di viaggio per le polizze vacanze, agli autonoleggio per le coperture accessorie sulle auto, ai supermercati per le garanzie sugli elettrodomestici.