Polizza assicurativa cantiere edile: come funziona

Polizza assicurativa cantiere edile

Cosa intendiamo quando parliamo di polizza assicurativa cantiere edile? In genere con tale espressione vogliamo riferirci alla copertura di responsabilità civile verso terzi. Per chiarire, l’impresa edile che ha in mano i lavori di ristrutturazione di un immobile, si tutela da eventuali danni che può arrecare ad altri durante il lungo periodo in cui generalmente il cantiere è in essere. Sarebbe però un po’ superficiale – nel considerare gli obblighi assicurativi in ambito cantieristico – limitarsi a considerare solo la polizza RCT. In realtà le forme assicurative – obbligatorie o meno – che interessano i cantieri edili sono diverse.
Di seguito intendiamo approfondire le principali tutele che un’impresa edile dovrebbe considerare.

Polizza assicurativa cantiere edile RCT

Al momento della messa in opera di un cantiere, le imprese edili sono tenute a tutelarsi per la responsabilità civile verso terzi. Per la verità, l’obbligo di tale copertura è espressamente previsto solo per gli appalti pubblici, così come indicato dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ciò non toglie che i rischi a cui va in contro l’impresa edile siano gli stessi, sia nel pubblico sia nel privato. Appare pertanto scontato che un imprenditore senta la necessità di tutelarsi per l’RCT anche se il cantiere dell’opera non rientra tra i lavori pubblici.
Il Decreto legislativo 122/2005, che attua le indicazioni previste dalla Legge 210/2004, prevede però, all’art.4, che qualsiasi costruttore sia “[…] obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.”  Si tratta della cosiddetta postuma decennale, polizza che risulta obbligatoria anche nella cantieristica privata e che tutela l’impresa da danni che possano occorrere nei dieci anni successivi alla consegna dell’immobile.

Garanzia RCO

La copertura di responsabilità civile può essere estesa nei confronti dei collaboratori dell’impresa edile. Si tratta della copertura RCO, una tutela fondamentale per l’imprenditore nel caso di rivalsa INAIL per condanna penale o di richiesta di risarcimento eccedente le prestazioni di legge.

Polizza CAR (Construction All Risk)

Tutela obbligatoria solo nel caso degli appalti pubblici – così come disciplinato dalla cosiddetta Legge “Bosetti e Gatti” (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) – la polizza CAR praticamente assicura tutti i rischi del costruttore. Di fatto, essa copre tutti i danni materiali e diretti che una qualsiasi opera civile può subire nel corso della costruzione o ristrutturazione, dall’apertura dei cantieri alla fine dei lavori.

Altre garanzie per i cantieri edili

Le tutele che si possono considerare per tutelare un cantiere edile però non finiscono qui. A parte le garanzie fideiussorie – che non tratteremo ma che sono importanti perché obbligatorie per gli appalti pubblici e, in alcuni casi, anche per i contratti privati – vanno nominate la tutela legale e la polizza SAL (Stato Avanzamento Lavori).
La tutela legale è un contratto – o una clausola specifica di una polizza RCT – che fornisce una copertura per le spese legali e peritali in caso di procedimenti penali.
Nei cantieri di grandi dimensioni è piuttosto comune fissare obiettivi mediani, al raggiungimento dei quali l’impresa fattura e chiude una fase della lavorazione, ottenendo il corrispettivo economico dal committente. In tal modo l’impresa si espone solo sino a un certo punto e il committente sborsa quanto dovuto non tutto in una volta. La garanzia SAL consente al costruttore di tutelarsi nel caso in cui, al raggiungimento di un determinato obiettivo intermedio, il committente non paghi quanto dovuto, mettendo così in ginocchio l’impresa.