Assicurazione condominiale: cosa copre?

assicurazione condominio obbligatoria

L’assicurazione condominiale cosa copre? La domanda non è banale, poiché molte sono le garanzie che si possono attivare su questa tipologia di contratto. Le polizze che tutelano i fabbricati in condominio sono molto diffuse, ma assai spesso i condomini stessi non ne conoscono distintamente i termini. Cerchiamo pertanto di fare chiarezza.

L’assicurazione condominiale: caratteristiche generali

Assicurare un condominio è come – più o meno – assicurare la propria casa singolarmente. Solo che, in questo caso, si considera l’intero fabbricato ove il nostro appartamento è ubicato. Per semplicità, consideriamo proprio il condominio ove si abita, caratterizzato da un ingresso strada dotato di uno specifico numero civico. Ciò che assicuriamo è l’intero complesso afferente al civico in questione, comprese eventuali cantine, garage e attività pertinenti al plesso.

Va però detto che è possibile – con lo stesso contratto – mettere sotto copertura più numeri civici. Oppure assicurare complessi abitativi con più immobili, a sviluppo orizzontale piuttosto che verticale. Questo perché, per intendersi, in entrambi i casi siamo di fronte a un unico fabbricato, nonostante sia diviso in più civici o sviluppato per lungo, solo su piano terra.

Le garanzie dell’assicurazione condominiale

Una volta chiarito che l’assicurazione copre un intero, unico fabbricato, possiamo addentrarci meglio tra le tutele che in tale polizza sono previste. Le sezioni classiche di una polizza condominio sono quelle tipiche di una multirischio per appartamenti. Sommariamente esse sono:

  • incendio;
  • responsabilità civile;
  • danni da acqua;
  • tutela legale;
  • assistenza.

La sezione incendio (e furto)

La sezione incendio di una polizza fabbricato è sostanzialmente la stessa di quella di una classica polizza casa. Si coprono i danni da incendio (in senso stretto), scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici.  Le parti comuni del fabbricato vengono coperte da questa garanzia. Per i danni ai singoli appartamenti a coprire è un’altra sezione, che vedremo dopo.
Molto spessi i fissi e gli infissi, nelle polizze condominiali, sono anche coperti dell’effrazione e dallo stesso furto, all’interno della sezione incendio.

In polizza troveremo definita la somma assicurata – in genere a primo rischio assoluto – e le eventuali franchigie e scoperti.

La sezione responsabilità civile

Con questa copertura il condominio si tutela dai danni arrecati a terzi. Il classico caso è quello dei calcinacci che cadono sul tettuccio di un autoveicolo parcheggiato nei pressi dello stabile. Va anche ricordato però che anche i condomini sono considerati terzi.
Questa garanzia è spesso anche estesa con una assicurazione amministratore, che tutela quest’ultimo dai danni a terzi per sua personale e diretta responsabilità.

Altra importante clausola aggiuntiva è quella relativa alla committenza lavori. Spesso i condomini sono costretti a straordinarie forme di manutenzione: nel caso in cui fosse ravvisabile una responsabilità del committente a seguito di un danno a terzi relativo ad un’opera di ristrutturazione, con questa opzione il condominio risulterebbe comunque tutelato.
Anche in questo caso è bene fare attenzione ai massimali assicurati e alle franchigie presenti.

La sezione danni da acqua

Per “danni da acqua” si intendono sostanzialmente i danni conseguenti a rottura accidentale di tubature comuni. Sono coperti sia i danni al fabbricato stesso sia i danni a terzi, inclusi gli appartamenti dei condomini. Ad integrazione della garanzia, va considerata la clausola relativa alla copertura delle spese di ricerca e riparazione del guasto.

Le sezioni tutela legale ed assistenza

Com’è intuibile, la tutela legale copre le spese di giustizia, il costo di un legale et similia. Spesso si tratta di una garanzia sottovalutata, ma va ricordato che purtroppo un danno da responsabilità civile – come la caduta di calcinacci – può facilmente trasformarsi, per via delle lesioni del danneggiato, in un danno penale. Avere la certezza di un supporto legale, con massimali adeguati, in casi come questi, può far dormire sonni meno agitati.

La sezione assistenza riguarda invece quei piccoli interventi di urgenza necessari a seguito di un sinistro: l’intervento di un fabbro, di un idraulico, di un elettricista sono coperti dall’assicurazione, al netto degli eventuali pezzi di ricambio.

Assicurazione condominio obbligatoria?

Va precisato che l’assicurazione condominio – ad oggi – non è imposta da alcuna norma di legge. Ciò che è obbligatorio è nominare un amministratore di condominio, ma solo quando i condomini sono almeno otto. Ma è possibile stipulare una assicurazione condominio senza amministratore? Non solo ciò è possibile ma, visti i rischi che si possono correre, anche necessario.

 

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.