Ottobre 12, 2024

Assicurazione a Vita Intera

Nella polizza a vita intera o Assicurazione a Vita Intera l’Assicuratore garantisce la prestazione (Capitale o Rendita) al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato in qualunque momento questo avvenga.

La polizza a vita intera coincide con la “Vita Intera” dell’Assicurato. Il premio versato viene, dedotti i costi, accantonato dalla Compagnia in un fondo gestito dalla stessa.

La gestione genera dei rendimenti i quali, in massima parte, confluiscono nel contratto e vanno a determinare la prestazione dell’Assicuratore in caso di decesso dell’Assicurato. A differenza della Temporanea Caso Morte, i premi versati non sono interamente “a fondo perduto”.

Spesso questa tipologia di contratto prevede il pagamento dei premi per un determinato numero di anni, ma la garanzia è valida tutta la vita.

Ad esempio :

Premio Annuo = € 7.000,00 da versare per 10 anni;

Capitale Assicurato “Caso Morte” = € 100.000,00;

Il Contraente verserà per 10 anni € 7.000,00, ma la garanzia “Caso Morte” dell’Assicurato sarà operante dal momento della stipula del contratto (o dopo l’eventuale periodo di carenza – Leggi “Assicurazione Caso Morte”) e per tutta la vita dell’Assicurato. La prestazione di € 100.000,00 è dovuta dall’Assicuratore in qualunque momento l’Assicurato dovesse venire a mancare, sia nei primi 10 anni che successivamente. Inoltre (solitamente dopo il terzo anno) è consentito chiedere il riscatto delle somme versate o la riduzione del contratto.

Questo è reso possibile dal fatto che la Compagnia accantona annualmente, dedotti i costi, larga parte del premio in un fondo interno o in una gestione separata (Leggi “Assicurazione Unit Linked” e “Assicurazione Rivalutabile”) e dalla gestione ottiene dei rendimenti che vengono in parte retrocessi al Contraente. Questo meccanismo permette, attraverso la gestione della Compagnia, la costituzione di un capitale che dopo 10 anni, come nell’esempio, sarà pari alla prestazione dovuta dall’Assicuratore.

In realtà questo contratto ha le caratteristiche di un’Assicurazione Vita Mista in quanto prevede un “Caso Morte”, ma anche un “Caso Vita”. Dopo un determinato numero di anni (di solito 3) è infatti possibile chiedere il riscatto dei versamenti effettuati (o la riduzione del contratto), ma i costi gravanti sul contratto (soprattutto quello afferente al “Caso Morte”) non consentiranno la restituzione dell’intero capitale versato. D’altronde stipulare una polizza con queste caratteristiche anziché un’Assicurazione Caso Morte fornisce l’indubbio vantaggio di non perdere totalmente i premi versati e di accantonarne una parte per la costituzione di un capitale, ma allo stesso tempo da origine ad un costo per la garanzia “Caso Morte” certamente più elevato e che, addizionato agli altri costi gravanti sul contratto, rende questa scelta la migliore per chi ha intenzione di portare a termine il versamento dei premi per il numero di anni previsti.


Le Esclusioni

E’ escluso dalla garanzia il decesso causato da :

  • suicidio dell’Assicurato (quando questo avvenga entro i primi due anni dalla stipula del contratto);
  • dolo del contraente o del beneficiario;
  • partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi;
  • partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra;
  • incidente di volo su aerei non di linea, non autorizzati o con pilota privo di brevetto.    

Operazioni di Riscatto e di Riduzione del Contratto

Nell’Assicurazione a Vita Intera, a differenza dell’Assicurazione Caso Morte è possibile chiedere il riscatto o la riduzione del contratto.


Aggravamento e Riduzione del Rischio

Sono valide anche per l’Assicurazione a Vita Intera le disposizioni previste per l’Aggravamento e la Riduzione del Rischio (Leggi il relativo argomento nella sezione “Concetti Base”).


Dichiarazioni dell’Assicurato

Sono valide anche per l’Assicurazione a Vita Intera le disposizioni previste per le Dichiarazioni dell’Assicurato (Leggi il relativo argomento nella sezione “Concetti Base”).


Designazione e Revoca del Beneficiario                                              

Sono valide anche per l’Assicurazione a Vita Intera le disposizioni previste per la Designazione e la Revoca del  Beneficiario (Leggi il relativo argomento nella sezione “Concetti Base”).