Dicembre 12, 2024

Caso Morte

Con l’Assicurazione Caso Morte (o Temporanea Caso Morte) il Contraente, dietro pagamento di un premio, trasferisce il rischio di morte dell’Assicurato alla Compagnia di Assicurazione la quale, in caso di decesso durante il corso del contratto (ecco perché “Temporanea”), erogherà al Beneficiario il Capitale o la Rendita stabilita.

Se il Contraente e l’Assicurato sono la stessa persona siamo in presenza di un’Assicurazione sulla Vita Propria : Stipulo un’Assicurazione Caso Morte e indico mia moglie come Beneficiario della prestazione nel caso in cui dovessi venire a mancare. Ho stipulato un’Assicurazione sulla mia vita. Sono il Contraente e l’Assicurato del contratto.

Se il Contraente e l’Assicurato sono due soggetti distinti si parla invece di Assicurazione sulla Vita di un Terzo : Stipulo un’Assicurazione Caso Morte indicando mia moglie come Assicurato e mio figlio come Beneficiario. In questo caso se mia moglie dovesse venire a mancare, mio figlio avrebbe diritto alla prestazione da parte dell’Assicuratore. Ho stipulato un’Assicurazione sulla vita di mia moglie. Sono il Contraente del contratto mentre mia moglie è l’Assicurato. Il Codice Civile prevede che “L’Assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto.” (Art. 1919).

L’Assicurazione Caso Morte copre anche il suicidio dell’Assicurato?

Si, se questo avviene dopo due anni dalla stipula del contratto. Lo prevede l’Art. 1927 del Codice Civile. La ragione sta nel fatto che è altamente improbabile che un soggetto che oggi decida di togliersi la vita attenda due anni per farlo.

La Proposta

E’ necessario, prima della stipula del contratto, compilare la “Proposta di Assicurazione” nella quale, oltre alle generalità del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario e alle informazioni finalizzate alla valutazione dell’adeguatezza del contratto, dovranno essere indicate :

  • le informazioni relative allo stato di salute e ai precedenti sanitari dell’Assicurato;
  • le informazioni relative agli hobbies e agli sports praticati dall’Assicurato;
  • le informazioni relative all’attività professionale dell’Assicurato;

Questo consentirà all’Assicuratore una corretta valutazione del rischio, l’eventuale accettazione dello stesso e la determinazione del premio da pagare.

Se l’Assicurato è a contatto con sostanze cancerogene per via della sua professione, se fuma o se ha dei precedenti sanitari importanti, l’Assicuratore può rifiutarsi di assumere il rischio o può assumerlo chiedendo un sovrappremio (un premio aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla tariffa per un soggetto sano).

Il Periodo di Carenza

Per soggetti con più di 60 anni o per somme assicurate superiori al limite stabilito dalla Compagnia viene solitamente richiesta una visita medica preventiva. In tutti gli altri casi non è necessaria, ma la validità della copertura inizia dopo 6 mesi dalla stipula del contratto. Questo periodo iniziale durante il quale la copertura, pur essendo stato pagato il premio, non è efficace è chiamato “periodo di carenza”. Per evitare la carenza bisognerà sottoporsi a visita medica e consegnare, con la Proposta di Assicurazione, il rapporto della stessa.

Per alcune patologie come la sindrome da immunodeficienza (AIDS), le Compagnie prevedono solitamente una carenza di 5 anni nel caso in cui non sia prevista la visita medica o di 7 anni nel caso in cui sia prevista ma l’Assicurato si rifiuta di sottoporsi al test. Anche in questi casi, per rendere immediatamente efficace la copertura, bisognerà sottoporsi al test di sieropositività e consegnarne l’esito.

Le Esclusioni

E’ escluso dalla garanzia il decesso causato da :

  • suicidio dell’Assicurato (quando questo avvenga entro i primi due anni dalla stipula del contratto);
  • dolo del contraente o del beneficiario;
  • partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi;
  • partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra;
  • incidente di volo su aerei non di linea, non autorizzati o con pilota privo di brevetto.

 

Tipologie di Capitale Assicurato

Durante la stipula del contratto viene stabilito il Capitale Assicurato, ovvero la prestazione che la Compagnia dovrà garantire se il decesso dell’Assicurato dovesse aver luogo durante la durata del contratto. Il Capitale Assicurato può essere costante (rimane lo stesso per tutta la durata del contratto), crescente (cresce di una percentuale prestabilita ogni anno) o decrescente (decresce ogni anno; solitamente questa tipologia è utilizzata in affiancamento al Mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione. Il Capitale Assicurato diminuirà ogni anno nella stessa misura del debito residuo).

Assicurazione Complementare Infortuni

Spesso la garanzia principale (il decesso dell’Assicurato) viene integrata, a fronte di un incremento del premio dovuto, con una garanzia accessoria chiamata Complementare Infortuni che garantisce generalmente il raddoppio del Capitale Assicurato in caso di morte avvenuta per infortunio o la triplicazione dello stesso in caso di morte avvenuta per infortunio dovuto a incidente stradale (in auto).

Come confrontare le varie Offerte?

Bisogna fare attenzione a non confondere l’Assicurazione Caso Morte con la garanzia Caso Morte dell’Assicurazione Infortuni. Quest’ultima, infatti, copre esclusivamente il decesso avvenuto per infortunio ed esclude tutte le altre possibili cause. Il confronto tra le varie offerte reperibili sul mercato può essere fatto sulla tariffa. Esistono delle Compagnie che offrono premi più bassi rispetto ad altre per i fumatori e premi più alti per i non fumatori o viceversa. In alcuni casi la tariffa si riduce particolarmente per Capitali Assicurati che superano una certa soglia. Il consiglio è quello di valutare diverse proposte prendendo eventualmente in esame la garanzia Complementare Infortuni. Altra variabile da non sottovalutare e che incide pesantemente sulla determinazione del premio è la durata del contratto : Se a 40 anni decido di stipulare una Temporanea Caso Morte con una durata contrattuale pari a 10 anni, la Compagnia, a fronte di un determinato premio, si accollerà il rischio fino a quando avrò compiuto 50 anni. E se la durata contrattuale fosse di 20 anni? Va da se che la Compagnia accetta un rischio molto più alto, in quanto dovrà assicurare l’evento “morte” fino a quando avrò compiuto 60 anni. A fronte di questo, il premio che dovrò corrispondere sarà necessariamente più elevato.

Benefici Fiscali

L’Assicurazione Caso Morte è detraibile dalle imposte sul reddito nella misura del 19% del premio, fino ad un importo complessivo annuo di € 1.291,14 (fino al 2013 – redditi 2012).

Aggravamento e Riduzione del Rischio

Sono valide anche per l’Assicurazione Caso Morte le disposizioni previste per l’Aggravamento e la Riduzione del Rischio (Leggi il relativo argomento nella sezione “Concetti Base”).

Dichiarazioni dell’Assicurato

Sono valide anche per l’Assicurazione Caso Morte le disposizioni previste per le Dichiarazioni dell’Assicurato (Leggi il relativo argomento nella sezione “Concetti Base”).

Designazione e Revoca del Beneficiario

Sono valide anche per l’Assicurazione Caso Morte le disposizioni previste per la Designazione e la Revoca del  Beneficiario (Leggi il relativo argomento nella sezione “Concetti Base”).

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