Aprile 26, 2024

Come tutte le cose nuove, anche le regole riguardanti la guida dei monopattini elettrici richiedono opportuni approfondimenti. Il tema principalmente discusso è quello relativo all’assicurazione: è o no obbligatoria? Ma ci sono anche altre questioni da considerare: dai limiti di età e velocità, al casco e al giubbotto catarifrangente. Vediamo dunque bene tutti i dettagli, anche alla luce dei forti incentivi governativi legati al bonus mobilità.

Monopattini elettrici: cosa sono?

Attualmente la normativa italiana considera i monopattini elettrici, pur sprovvisti di pedali, assimilabili a biciclette con “pedalata assistita“. Come queste ultime, i monopattini sono infatti sprovvisti di targa. Per tutti i velocipedi non a motore, com’è noto, non è prevista alcuna assicurazione obbligatoria. Certamente la natura singolare di questi dispositivi di mobilità ecologica li rende comunque soggetti in un prossimo futuro a possibili interventi legislativi. Pertanto risulta opportuno essere sempre informati sulle eventuali novità che, di volta in volta, dovessero emergere.

Il Dl Infrastrutture

Le regole da rispettare per chi guida i monopattini elettrici sono oggi stabilite dalla Legge 156 del 9 novembre 2021, che ha convertito il cosiddetto Decreto Infrastrutture. Vediamone i passaggi più rilevanti:

  • limite di velocità: 20 km/h, che scende a 6 km/h nelle aree pedonali. E’ vietato circolare – se non a spinta – sui marciapiedi;
  • limite di età: per guidare un monopattino elettrico si deve aver compiuto 14 anni;
  • obbligo del casco per i minori di 18 anni di età. In alcune aree metropolitane – ad esempio, Firenze – tale obbligo è esteso a chiunque;
  • assicurazione non obbligatoria, con una importante eccezione: i mezzi in sharing. Questi ultimi debbono essere collettivamente coperti da una specifica polizza RCT;
  • è vietato trasportare persone, oggetti o animali;
  • obbligo del giubbotto catarifrangente da dopo il tramonto, per tutta la notte;
  • sosta consentita esclusivamente nei posti riservati a biciclette, moto e motorini.

Infine, dal 1 luglio 2022 i nuovi monopattini elettrici dovranno esser dotati di frecce e stop; i vecchi mezzi, già in circolazione, avranno l’obbligo di adeguarsi entro il 1 gennaio 2024.

Assicurazione monopattino elettrico non obbligatoria ma opportuna

Alla luce di quanto esposto risulta quantomeno opportuno – in attesa di eventuali ulteriori revisioni – stipulare una copertura assicurativa a tutela dei rischi da responsabilità civile verso terzi. A garantirci per questo, quando si va in bicicletta, è sufficiente generalmente una classica RC capofamiglia. Nel caso della guida dei monopattini, però, è sempre meglio informarsi con il proprio consulente se la polizza che abbiamo stipulato – o che intendiamo sottoscrivere – copra anche tale rischio. Non è impossibile, infatti, che la guida di veicoli a motore – quali che siano – venga esplicitamente esclusa. Comunque sia, molte compagnie si sono da tempo attrezzate a coprire i “rischi in mobilità”, con clausole aggiuntive alle tradizionali polizze RC.

Tutela dagli infortuni

Non è infine da escludere l’idea di tutelare anche se stessi, in caso di incidente, mediante una apposita polizza infortuni. Anche in questo caso le compagnie di assicurazione hanno mostrato una immediata capacità adattativa ai nuovi scenari di mercato. Sono sorte, negli ultimi anni, numerose soluzioni che tutelano dagli incidenti in mobilità. Si tratta, com’è intuibile, di estensioni della polizza infortuni del conducente, che coprono anche nel caso della guida di biciclette e monopattini. Non solo: esse vengono generalmente estese anche ai traumi subiti sui mezzi pubblici (metro e bus) e in sharing.