Ottobre 30, 2024

Dallo scorso 9 marzo l’intero paese si è fermato. Il lockdown imposto dalle istituzioni ha praticamente paralizzato la quasi totalità delle attività produttive e di servizi. Tutto ciò serve – spiegano gli esperti – per rallentare con forza il contagio sino a raggiungere un livello tale da renderlo “gestibile” dalle strutture sanitarie. Vivremo quindi, da un certo momento in poi, la cosiddetta fase due: una convivenza con il Covid-19 che ci accompagnerà, presumibilmente, sino all’individuazione e somministrazione massiva di un vaccino. Questo scenario, che riguarda l’Italia, ma che può applicarsi con tempi e modalità leggermente diversi alla quasi totalità delle nazioni, avrà un impatto sicuramente devastante per gli asset economici e finanziari globali. Autorevoli opinioni ci avvertono che questa crisi potrebbe essere la più grave dalla Grande Depressione del 1929.
Proteggere il proprio patrimonio, in momenti come questi, si rivela essere certamente l’obiettivo di chiunque. Uno strumento principe, da sempre, in strategie di investimento di tipo conservativo è senz’altro la polizza vita. Tra i contratti assicurativi di risparmio ed investimento da valutare, per una corretta protezione del proprio capitale senza rinunciare a mirare alla creazione di valore nel medio, lungo periodo, vi sono le polizze di Ramo III, in particolare le soluzioni Unit Linked.

Cosa sono le polizze Unit linked

Dei contratti assicurativi Unit linked ci siamo occupati diverse volte. Per un inquadramento generale di questo tipo di contratti, in comparazione con altre forme di risparmio e investimento assicurativo, rimandiamo a questo articolo. In estrema sintesi, trattasi di prodotti che investono prevalentemente acquistando quote di fondi interni o esterni alla compagnia, per i quali non si dà garanzia di restituzione del capitale. Una versione meno speculativa delle Unit pure sono le cosiddette soluzioni ibride, che uniscono assieme l’investimento classico delle rivalutabili, quello in gestione separata, con l’investimento in fondi interni o linee multicomparto.

Unit linked: evoluzioni normative

Un aspetto non trascurabile in relazione a contratti di questo genere è emerso molto di recente e ce ne siamo occupati qui. Con la sentenza n. 6319 del 5 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto Unit linked è da considerarsi prodotto assicurativo solo quando vi sia un effettivo “trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore”. Al di là della questione finanziaria – ossia il tema della garanzia, totale o parziale, del capitale versato – la perdita della qualifica di “prodotto assicurativo” comporta la perdita delle seguenti caratteristiche:

  • l’insequestrabilità e l’impignorabilità delle somme assicurate (Art.1923 del Codice civile);
  • l’esclusione dalla formazione dell’attivo ereditario;
  • il rinvio della tassazione sulle plusvalenze maturate e dell’imposta di bollo del 2 per mille al momento del realizzo (scadenza, riscatto o premorienza).

Secondo il Tribunale di Bergamo (sentenza n.2426 del 21 novembre 2019) “la sentenza n.6319/2019 […] nel prevedere l’assunzione del rischio demografico da parte dell’assicuratore quale requisito indefettibile del contratto di assicurazione (in mancanza del quale verrebbe meno la causa propria del contratto stesso), si pongono in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria”. Ciò significa che, “per ricondurre un determinato contratto alla nozione di contratto di assicurazione, è sufficiente che sia previsto il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso”. Pertanto, anche se un contratto Unit prevede un minimo trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, la qualifica di polizza assicurativa resta in piedi, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza UE (Corte di Giustizia Europea, causa C-542/2016).

Unit linked: questioni tributarie

Il tema sulla natura assicurativa o meno dei prodotti Unit ha coinvolto negli ultimi anni anche varie Commissioni tributarie, con sentenze spesso contrapposte. L’ultima sentenza, in ordine di tempo, è la 447 (8 ottobre 2019) della Commissione Tributaria provinciale di Pavia, la quale accoglie il ricorso di un contribuente e – nel caso specifico – sostiene che il contratto in esame è, in tutto e per tutto, un tipico contratto di assicurazione sulla vita Unit linked. Abbiamo esposto il caso dettagliatamente qui.

Unit linked: come muoversi oggi?

Oggi paiono essere presenti nel dibattito sulla natura dei prodotti Unit due interpretazioni contrapposte:

  • la prima, più restrittiva, espressa dalla Cassazione, che riconosce la natura assicurativa di un contratto Unit solo se si è in presenza di copertura del rischio demografico non marginale;
  • la seconda, più estensiva, abbracciata ad esempio dal Tribunale di Bergamo e dalla Commissione Tributaria di Pavia, che non discrimina tra contratto e contratto sulla base della copertura demografica presente.

Per evitare problemi ed esser certi di aver sottoscritto – o sottoscrivere nel prossimo futuro – un contratto assicurativo, una via possibile è affidarsi a prodotti ibridi, che coniugano investimenti garantiti con investimenti in fondi Unit. Questi prodotti consentono in genere di garantire una cospicua parte del capitale investito – grazie alla componente in gestione separata – e, contemporaneamente a proteggere (forma, diciamo così, debole di garanzia) nel lungo periodo la totalità delle somme assicurate. Abbiamo trattato esaurientemente l’argomento “ibridi” in questo articolo.