PIR: nuovi vantaggi fiscali

La Legge di Bilancio 2021 ci propone l’ennesima novità in relazione ai Piani Individuali di Risparmio. Successivamente alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, è stato aggiunto ad essa un nuovo articolo, il 35bis, che introduce un nuovo beneficio fiscale per i PIR. Prima di affrontare e spiegare la novità, cerchiamo di riepilogare che cosa sono i PIR, i PIR alternativi e quando e perché sono nati.

Cosa sono i PIR

PIR 2017

In estrema sintesi, i PIR (Piani Individuali di Risparmio) nascono con la Legge di Bilancio 2017, presentandosi tecnicamente quali strumenti di investimento (fondi comuni, Sicav, polizze vita) che operano su azioni, obbligazioni, fondi, ecc., con delle caratteristiche ben precise:

  • almeno il 70% del totale degli investimenti deve riguardare obbligazioni o azioni di imprese residenti in Italia o europee ma con attività stabile in Italia;
  • di questo 70%, il 30% deve riguardare obbligazioni o azioni di imprese non presenti nel FTSE MIB, ossia, semplificando, nell’indice della Borsa di Milano che raccoglie le principali quaranta società italiane per capitalizzazione, flottante e liquidità;
  • ogni emittente non può concentrare più del 10% del totale degli investimenti.

Essi nascono sia per consentire alle PMI un accesso al credito alternativo, veicolando verso di esse la liquidità investita dai risparmiatori, premiati per mezzo di un rilevante incentivo di tipo fiscale. È infatti previsto che chi detenga un PIR per almeno cinque anni abbia una totale defiscalizzazione delle eventuali plusvalenze maturate: gli unici vincoli per il risparmiatore – che deve essere necessariamente una persona fisica residente in Italia – sono la possibilità di versarvi al massimo €30.000 all’anno, con un limite massimo di €150.000 e il fatto di poterne sottoscrivere solo uno. Come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, nonostante la raccolta iniziale sia stata ottima, il 2018 ha visto una clamorosa battuta d’arresto per i PIR. Questo fatto ha spinto il legislatore a rivederne le caratteristiche.

PIR 2019

La raccolta dei primi due anni, nel suo complesso, non ha quindi portato reali benefici alle piccole e medie imprese, soprattutto non coinvolgendo il settore delle PMI non quotate. Per questo motivo, il legislatore ha ritenuto di dover rivedere lo schema di investimento dei Piani di Risparmio Individuali, inserendo le seguenti precisazioni in relazione ai nuovi PIR collocati a partire dal 1 gennaio 2019:

  • almeno il 3,5% dell’investimento deve riguardare imprese quotate AIM con meno di 250 dipendenti e meno di 50 milioni di Euro di ricavi;
  • almeno il 3,5% dell’investimento deve riguardare fondi italiani di venture capital, al fine di consentire il finanziamento indiretto delle piccole società non quotate.

Purtroppo, avendo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo relativo ai nuovi Piani Individuali di Risparmio solo a maggio, la raccolta su questi innovativi strumenti finanziari non è andata affatto bene neanche nel 2019. Infatti, l’emissione dei vecchi PIR 2017 non era più possibile a partire dal 1 gennaio 2019; contestualmente non era possibile ancora – sino, come detto, a maggio – emettere neanche i nuovi PIR 2019. Ma anche da maggio in poi le cose non sono di fatto cambiate: il prodotto compliant con la Legge di Bilancio, infatti, risulta essere particolarmente illiquido e pertanto poco adatto alla clientela retail.

PIR 2020

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 rivede nuovamente le regole sui Piani Individuali di Risparmio, tentandone un possibile rilancio. Di fatto, si è eliminato l’obbligo di investire almeno il 3,5% in fondi italiani di venture capital, rendendo così più semplice la realizzazione e la liquidabilità di tali prodotti.

PIR alternativi

I PIR alternativi sono stati introdotti dallo scorso Decreto Rilancio in affiancamento ai PIR ordinari. Lo schema dei Nuovi piani di investimento a lungo termine – è questa la denominazione ufficiale – è sostanzialmente identico a quella dei PIR tradizionali, fatta eccezione per:

  • la diversa composizione dell’investimento del 70% del valore complessivo, più orientata al segmento delle PMI non presenti nei tradizionali mercati regolamentati;
  • la possibilità di investire sino al 20% del totale della raccolta in unico emittente;
  • la possibilità di versarvi sino a €150.000 all’anno, con un limite complessivo alzato sino a €1.500.000.

Vantaggi fiscali ulteriori per i PIR

L’articolo 35bis introdotto in Legge di Bilancio 2021 stabilisce un credito d’imposta per le perdite derivanti dai Piani di Risparmio a lungo termine. Il credito spetta alle persone fisiche titolari dei PIR ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito non ecceda il 20% delle somme investite. Tale speciale credito d’imposta si può utilizzare in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate. L’ambito di operatività dell’agevolazione è relativo ai piani costituiti dal 1 gennaio 2021, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.