Lasciti e donazioni

lasciti e donazioni

Tempo addietro ci siamo occupati diffusamente di pianificazione successoria. Osservavamo allora come soltanto una percentuale minima di italiani, il 13/14%, programma il trasferimento dei propri beni tramite testamento. Il resto si avvale della semplice successione legittima. Ma al di là di quanto è stabilito dalla legge, è bene conoscere le forme più diffuse di passaggio dei beni a terzi. Stiamo parlando di lasciti e donazioni. Di questi due aspetti intendiamo occuparci di seguito.

Il lascito

Il lascito è un atto con il quale un soggetto cede a terzi alcuni dei propri beni in seguito alla propria morte. Tale atto di cessione è formulato tramite testamento, ossia per mezzo di uno scritto autografo, in qualsiasi momento rettificabile. La forma più comune di testamento è quello olografo, ossia un documento scritto di proprio pugno, datato e firmato dal testatore. In alternativa, si può ricorrere ad un atto di tipo notarile pubblico, ossia sottoscritto in presenza di due testimoni dinnanzi ad un notaio, o segreto, ossia sottoscritto dal testatore e consegnato in busta chiusa al pubblico ufficiale.
In genere il lascito con testamento viene utilizzato per donare in modo differito (post mortem) qualcosa a soggetti terzi rispetto agli eredi legittimi. Va infatti sottolineato come una parte del patrimonio personale deve per legge essere destinata ai parenti più prossimi: il proprio coniuge, i figli e i genitori. Pertanto, la quota patrimoniale che può uscire dall’asse della successione legittima corrisponde a:

  • l’intero patrimonio, se il testatore non ha coniuge, figli o genitori;
  • 2/3 del patrimonio, se il testatore non ha coniuge o figli;
  • 1/2 del patrimonio se il testatore ha:
    • solo il coniuge;
    • solo un figlio, con o senza genitori;
  • 1/3 del patrimonio, se il testatore ha:
    • solo figli, con genitori o senza;
    • solo il coniuge ed un figlio;
  • 1/4 del patrimonio, se il testatore ha:
    • il coniuge e più figli;
    • il coniuge ed i genitori.

Di particolare interesse è il cosiddetto “lascito solidale“. Il lascito solidale è una donazione di beni post mortem ad una o più organizzazioni, enti o associazioni benefiche.
Poiché il legatario – ossia il destinatario del lascito – deve essere sempre identificabile in modo univoco, è opportuno ricordarsi al momento del testamento di indicarlo con codice fiscale.

La donazione

La differenza sostanziale tra lascito e donazione è semplicemente il momento in cui la cessione dei beni a terzi si perfeziona. Se il lascito è una donazione post mortem, la donazione propriamente intesa è un contratto che si conclude in vita: il donante decide, per spirito di liberalità, di cedere parte dei propri beni a terzi in un determinato momento della propria esistenza. Anche nel caso della donazione, com’è ovvio, va rispettato il criterio della “legittima”, così come indicato nel paragrafo precedente. Diverso è invece il caso di vendita di parte dei propri beni: in tal caso il patrimonio di chi effettua la vendita non diminuisce ma – potremmo dire – si trasforma. E la quota di legittima non viene privata di un bene ad essa spettante.
Se il lascito con testamento olografo non ha costi, il caso della donazione in vita presenta invece delle spese di tipo notarile.

Riccardo Cantini

Nato a Piombino (LI) nel 1969, vive a Firenze da circa trent’anni. Laureato in filosofia, è stato editor e product manager per diverse realtà editoriali fiorentine. Da oltre dieci anni svolge l’attività di consulente assicurativo. Si interessa in particolare di soluzioni assicurative per le PMI, di previdenza integrativa e di soluzioni d’investimento assicurativo.