Novembre 24, 2024

Gestire una classe comporta dei rischi. La responsabilità civile degli insegnanti, di ogni ordine e grado, è collegata ad eventuali danni subiti da uno studente durante l’orario di lezione o, nel caso di alunni minori, anche di eventuali danni subiti da terzi per colpa degli studenti stessi. La casistica è ampia, ma possiamo immaginare, di seguito, alcune situazioni possibili.

Colluttazioni a ricreazione

Un caso possibile è che, durante l’intervallo ricreativo, alcuni alunni si azzuffino, anche per futili motivi. La distrazione dell’insegnante, che è tenuto a sorvegliare i ragazzi, potrebbe far degenerare gli screzi in qualcosa di più problematico: qualcuno si fa male, magari cadendo perché spinto da altri. Fratture, tagli, ecchimosi sul corpo del bambino o adolescente, possono naturalmente spingere un genitore a chiedere alla scuola e al docente in quel momento in servizio eventuali danni.

Ragazzate pericolose

Supponiamo invece che l’insegnate sia in classe a correggere i compiti, concentrato sul suo lavoro. Alcuni studenti, quatti quatti, si avvicinano alla finestra e gettano di sotto lo zainetto di un compagno. Una bravata, si direbbe. Supponiamo però che lo zainetto, pesante come sanno essere gli zainetti degli studenti, cada sul lunotto anteriore di un auto parcheggiata proprio sotto l’edificio, frantumandolo. Probabilmente il proprietario del veicolo chiederà i danni alla scuola, che si rifarà sull’insegnante in servizio nella classe incriminata.

Rischi in gita scolastica

Un ulteriore caso è quello in cui, durante una gita scolastica, uno studente, a causa di una distrazione dell’insegnante preposto alla vigilanza, si ritrova smarrito da solo, in un luogo pericoloso, e subisce un trauma, fisico o psichico che sia. A seconda della gravità delle lesioni riportate è del tutto comprensibile che i genitori dell’alunno facciano causa alla scuola e ai docenti presenti sul posto.

Assicurazione professionale docenti: come tutelarsi?

La copertura RC insegnanti di fatto è un contratto assicurativo analogo – nella sua struttura – ai contratti di Responsabilità Civile Professionale. Vi sarà pertanto un massimale assicurato, che in genere varia dai €500.000,00 ai €1.500.000,00, rispetto al quale dovranno eventualmente essere considerati franchigie e scoperti. Le polizze hanno una durata generalmente annuale, con tacito rinnovo. I premi risultano infine essere molto contenuti: per un insegnante di ogni ordine e grado che non si occupi di attività pratiche (ad esempio, attività di laboratorio o educazione fisica), essi variano da poche decine a meno di duecento euro all’anno, a seconda del massimale assicurato. Diverso è il caso dei docenti di ginnastica o di tutti coloro che, nella didattica, debbono avvalersi di attività in laboratori scientifici (ad esempio, i docenti di chimica). In tal caso, ovviamente, i premi risultano lievemente più alti poiché più alto è il rischio di sinistri.

Una possibile integrazione: la Tutela Legale

Al momento della stipula l’insegnante può chiedere una integrazione al contratto di Responsabilità Civile Insegnanti: la copertura di Tutela Legale. Infatti, nel caso in cui la richiesta di danni fosse accompagnata da un procedimento penale, la garanzia di RC Insegnanti non provvederebbe a coprire le spese legali su quest’ultimo fronte. L’unico modo per garantirsi le spese di difesa sarebbe pertanto quello di aggiungere una clausola integrativa alla polizza di assicurazione professionale docenti. In alternativa, andrebbe stipulato un ulteriore contratto in affiancamento. Una polizza di Tutela Legale in genere prevede un massimale di circa diecimila euro a copertura delle spese di giustizia (avvocati, periti e oneri legali). Il costo medio di queste polizze è circa pari ad €100,00 all’anno.

Per altre informazioni

Per chi volesse ottenere altre informazioni relative a cosa copre l’RC Insegnanti, consigliamo di seguire alcuni siti tematici che si occupano di scuola (assicurazione docenti forum). In alternativa, c’è sempre la nostra pagina sulla consulenza assicurativa.