Aprile 26, 2024

Una recente sentenza della Cassazione – la 12565/2018 – ha, a quanto pare definitivamente, stabilito la non cumulabilità tra il risarcimento del danno subito e l’eventuale indennizzo assicurativo percepito dal danneggiato in quanto coperto da polizza a sua propria tutela. Poiché il tema è certamente di grande interesse, risulta opportuno inquadrare con chiarezza i termini della questione prima di passare ad esporre i risultati a cui sono giunti in Cassazione.

Il risarcimento del danno

Chiunque abbia compiuto atti che abbiano generato danni ingiusti a terzi, vuoi con l’intenzione di nuocere (dolo), vuoi con disattenzione, impudenza e imperizia (colpa), è per legge obbligato al risarcimento del danno. Solitamente trattasi di danno patrimoniale, ossia di una perdita subita (danno emergente) o di un mancato guadagno (lucro cessante), ma può verificarsi anche il caso di un danno aggiuntivo non patrimoniale – da intendersi anche come non immediatamente quantificabile – legato ad esempio alle sofferenze psico-fisiche del danneggiato.
Per fare un esempio chiaro, se si viene tamponati da un’auto mentre siamo fermi ad uno stop con la propria vettura privata, il conducente/proprietario dell’altro veicolo è tenuto ovviamente al risarcimento del danno patrimoniale inteso come danno emergente: io ho subito una perdita poiché, ad esempio, con l’urto si è vistosamente ammaccata la carrozzeria e infranto il lunotto posteriore. Se io invece fossi stato fermo ad uno stop con il mio veicolo commerciale – supponiamo un furgone carico di merce fragile – il tamponamento avrebbe potuto ingenerare anche un lucro cessante, un mancato guadagno, se i beni trasportati fossero stati distrutti.

L’indennizzo assicurativo

Riprendendo l’esempio precedente, se io, in quanto commerciante di merce fragile, mi fossi tutelato con una polizza assicurativa a copertura del rischio distruzione dei beni trasportati sul mio furgone, avrei potuto richiedere all’assicuratore l’indennizzo corrispondente, a me spettante da contratto. L’indennizzo è infatti una possibile prestazione prevista dai contratti assicurativi, i quali generalmente ne disciplinano con precisione le modalità di erogazione.

La surrogazione

Si consideri la seguente dinamica tra le parti: l’assicurato X subisce un danno da fatto illecito da parte del soggetto Y, per il quale X è assicurato; la compagnia di assicurazione di X corrisponde ad X stesso l’indennizzo pattuito contrattualmente per il danno causato da Y. Utilizzando ancora il nostro esempio, se il mio furgone commerciale viene tamponato allo stop ed ho una polizza a copertura dei danni alle cose trasportate, mi farò liquidare dalla mia compagnia assicurativa l’importo contrattualmente determinato come indennizzo. A questo punto la compagnia assicurativa si trova di fronte ad una alternativa: sostituirsi o meno all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile (surrogazione), ovvero decidere se agire nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare le somme indennizzate o decidere di non farlo. In caso di surrogazione, è un’ovvietà constatare che il danneggiato non possa essere sia indennizzato sia risarcito: il risarcimento del danno da fatto illecito – per via della surrogazione – è in qualche modo ricompreso dall’indennizzo dell’assicuratore.
Ma che succede se l’assicuratore non esercita la surrogazione? L’orientamento giurisprudenziale prevalente sino alla sentenza oggetto del presente articolo tendeva a non precludere il cumulo di indennizzo e risarcimento: il principio della compensatio lucri cum damno (compensazione del guadagno col danno) veniva considerato non operante poiché il vantaggio economico ottenuto dall’indennizzo non è conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

La sentenza

Per le Sezioni Unite della Cassazione il cumulo tra indennizzo e risarcimento non è possibile, anche quando l’assicuratore non eserciti esplicitamente il proprio diritto di surrogazione. Per i giudici il codice civile (Art.1916, comma 1) condiziona la surrogazione al pagamento dell’indennità, non richiedendo alcuna comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile. Ciò significa che l’ottenimento dell’indennizzo è condizione sufficiente affinché l’assicurato non abbia più diritto alcuno di risarcimento verso il terzo responsabile. Il possibile indebito vantaggio economico derivante dal doppio risarcimento viene pertanto disinnescato.