Dicembre 12, 2024

Non solo gli Infortuni possono arrecare un’Invalidità Permanente (definitiva perdita o diminuzione della capacità lavorativa indipendentemente dalla professione svolta), ma anche e forse in misura maggiore le Malattie. Ecco perché un’altra tutela molto importante da valutare è quella dedicata all’Invalidità Permanente da Malattia.

La Garanzia Invalidità Permanente da Malattia può essere acquistata, laddove il Prodotto lo consenta, con l’Assicurazione Infortuni o con una Polizza a se stante e dedicata.

Consultando le Condizioni Generali di Assicurazione troveremo la definizione di “Malattia” come “Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio” e della stessa Invalidità Permanente come “Definitiva perdita o diminuzione della capacità lavorativa indipendentemente dalla professione svolta”. Abbiamo sottolineato “indipendentemente” in quanto, come già visto nell’Articolo dedicato all’Invalidità Permanente, il grado di Invalidità accertato in seguito ad un sinistro non dipenderà, anche in questo caso, dalla professione svolta.

Altro concetto che riprendiamo è quello inerente all’Invalidità Permanente preesistente. Anche in questo caso la valutazione del grado di invalidità e la conseguente liquidazione dell’indennizzo riguarderanno esclusivamente le conseguenze dirette cagionate dalla malattia come se essa avesse colpito una persona fisicamente integra e soprattutto senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

In pratica se la malattia colpisce un soggetto con pregressi di Invalidità Permanente, la determinazione del grado di invalidità avverrà in considerazione degli effetti che la malattia avrebbe avuto su un soggetto sano, senza pregressi. È probabile che sul soggetto con pregressi la malattia dia origine complessivamente ad un grado di invalidità superiore, ma questo “pregiudizio” non sarà preso in considerazione nella valutazione del danno. Determinato il grado di invalidità, questo sarà diminuito tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Un aspetto interessante è quello relativo all’Aggravamento e Diminuzione del Rischio (Articoli 1897 – 1898 Codice Civile) che in questa Polizza non trova applicazione. Infatti, a differenza della Polizza Infortuni e nello specifico dell’Invalidità Permanente da Infortunio, se l’Assicurato cambia attività lavorativa da impiegato in ufficio a operaio con lavori manuali e a contatto con sostanze chimiche pericolose, il Rischio Malattia non viene considerato “in aggravamento”. Mentre abbiamo visto come nella Polizza Infortuni, il passaggio da impiegato in ufficio a muratore che lavora sulle impalcature costituisce un’Aggravamento del Rischio e va comunicato all’Assicuratore.

Resta invariato invece l’aspetto dedicato alle Dichiarazioni dell’Assicurato (Articoli 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile) sulle circostanze del Rischio e sull’obbligatorietà di redigere e consegnare alla Compagnia di Assicurazioni (che valuterà se assumere o meno il Rischio e a quali condizioni), l’apposito Questionario Sanitario (come visto per l’Assicurazione Malattia).

La valutazione dell’Invalidità Permanente da Malattia viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali come da tabella prevista nell’Allegato 1 alla Legge del 30/06/1965 n.1124 – Tabella INAIL (Fig.1). Nei casi non previsti dall’Allegato la valutazione sarà concordata fra il medico dell’Assicurato e quello della Compagnia di Assicurazioni. Prestiamo attenzione in quanto non è detto che tutti i Prodotti facciano riferimento alla tabella su indicata. Spesso infatti le Condizioni di Assicurazione possono prevedere, a seconda dell’Apparato coinvolto (digerente, respiratorio, cardio-vascolare, etc..), determinati Criteri di Valutazione del grado di invalidità ben diversi e che fanno riferimento a valori ed analisi successivi al manifestarsi della malattia, i quali a loro volta fanno rientrare il sinistro in una determinata fascia di indennizzabilità.

Il Contraente, al momento della stipula, dovrà indicare all’Intermediario il Capitale che intende assicurare. Tale somma sarà utilizzata, in caso di sinistro, per la determinazione dell’Indennizzo spettante. Il funzionamento è simile a quello visto per l’Invalidità Permanente di una Polizza Infortuni. La variante, in questo caso, è che la maggior parte dei Prodotti prevede una Franchigia iniziale molto elevata, di solito il 25%. Questo significa che in caso di malattia che dia origine ad un grado di invalidità permanente inferiore al 25% non saremmo indennizzati.

Un altro aspetto molto importante da valutare in caso di confronto tra Prodotti diversi, è quello relativo alle modalità di Calcolo e di Liquidazione dell’Indennizzo spettante in caso di Sinistro. Le Condizioni di Assicurazione prevedono una Tabella al quale fare riferimento per il Calcolo dell’Indennizzo. La Tabella indica per ogni grado di invalidità permanente accertato, la corrispondente percentuale da applicare sulla somma assicurata per la determinazione dell’indennizzo. Se il Prodotto prevede una Franchigia iniziale del 25%, non è detto che con un grado accertato del 26%, sarà questa la percentuale da applicare sulla somma assicurata. In pratica la Franchigia del 25% non funziona come una Franchigia Relativa. Troveremo dunque in Tabella che al 26% corrisponderà una percentuale, ad esempio, dell’8% e dunque l’Indennizzo spettante sarà pari all’8% della somma assicurata. E così via, per ogni grado di invalidità. Con l’aumentare del grado di invalidità questa differenza nella liquidazione si attenuerà. Infatti le percentuali coincideranno per gradi di invalidità che vanno dal 30/34% al 50/55%. E il rapporto si invertirà per gradi superiori al 50/55%, per cui ad esempio ad un grado di invalidità del 57% potrebbe corrispondere una percentuale di liquidazione da applicare sulla somma assicurata del 63% (migliorativa) fino a raggiungere il 100% del Capitale per tutti i gradi di invalidità permanente accertati e superiori al 66% (2/3 dell’invalidità totale). Altri Prodotti potrebbero prevedere Tabelle che riportano per classi di invalidità, una determinata percentuale da applicare sulla somma assicurata. Ad esempio per gradi di invalidità accertati che vanno dal 35% al 44%, sarà liquidata una somma pari al 30% del Capitale e così via. Esistono anche Prodotti economicamente più accessibili che contemplano esclusivamente gradi di invalidità permanente superiori al 65%, prevedendo l’Indennizzo integrale del Capitale assicurato.

I Criteri di Valutazione dell’Invalidità e le Tabelle per il Calcolo dell’Indennizzo, possono rendere un Prodotto profondamente diverso dall’atro, anche in termini di Indennizzabilità e di Indennizzo in caso di Sinistro. Il Prodotto dedicato all’Invalidità Permanente da Malattia è spesso personalizzabile attraverso incrementi e/o decrementi di Premio e con l’inserimento di Condizioni Aggiuntive e/o limitazioni di Garanzia. È evidente che non possiamo confrontare i Prodotti avendo come unico parametro di riferimento il Premio. Il Confronto, come in tutti gli altri casi, dovrà riguardare soprattutto le Condizioni di Assicurazione che devono essere consegnate dall’Intermediario prima della stipula del Contratto. Leggiamole attentamente facendo particolare attenzione agli aspetti presi qui in esame.

 

Chi può assicurarsi contro l’Invalidità Permanente da Malattia?

In linea di massima tutti i soggetti di età non superiore ai 65 anni. Non sono assicurabili i soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza, malattie mentali, A.I.D.S. o sindromi correlate.

 

Cosa non copre la Polizza Invalidità Permanente da Malattia?

La Garanzia in genere non opera per :

  • Le conseguenze di Malattie anteriori alla stipulazione della Polizza (Preesistenti); In realtà questi eventi sono esclusi se sottaciuti con dolo o colpa grave all’Impresa attraverso la compilazione del Questionario Sanitario, al momento della stipula del Contratto. Infatti sono comprese in Garanzia le patologie dichiarate sul Questionario Sanitario e che non sono esplicitamente escluse dalle Condizioni di Assicurazione o con specifica Appendice contrattuale.
  • le invalidità conseguenti a difetti o malformazioni fisiche;
  • le malattie mentali;
  • abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti;
  • le conseguenze di trattamenti estetici o di cure dimagranti;
  • le conseguenze di virus H.I.V. e AIDS;
  • le conseguenze di trasmutazioni del nucleo dell’atomo e di guerre, insurrezioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
  • le conseguenze di prestazioni fornite da medici non abilitati e in genere di interventi chirurgici.

Alcune delle esclusioni appena elencate, in taluni casi, possono essere derogate attraverso l’inserimento di Condizioni Particolari e/o Aggiuntive se previste dalla Tariffa e dal Prodotto.

Un ultimo aspetto non meno importante è quello relativo alle Invalidità conseguenti ad Ictus o ad Infarto. Se siamo interessati alla tutela è indispensabile chiedere al proprio Intermediario se il Prodotto prevede tale fattispecie o se la stessa è acquistabile separatamente o attraverso l’inserimento di Condizioni Particolari e/o Aggiuntive.

Anche le malattie terminali (malattie che prevedono esito infausto senza ragionevoli senza speranze di guarigione clinica) e che dunque più che ad un’invalidità condurrebbero al decesso dell’Assicurato, potrebbero essere previste e normate dalle Condizioni di Assicurazione. Anche in questo caso, oltre alla consultazione di tutta la documentazione inerente al Prodotto, è importante chiedere delucidazioni al proprio Intermediario sull’eventualità o l’opportunità di integrare la tutela assicurativa.

TABELLA-INAIL
Fig.1 – Tabella INAIL